Registro di CARICO/SCARICO delle sostanze zuccherine “ESENZIONE”

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ESENZIONE BUSTINE DI PESO INFERIORE A 10 GRAMMI

A seguito della comunicazione del 3 gennaio confermiamo, che a decorrere dal 12 gennaio 2017, il registro delle sostanze zuccherine, per coloro che commercializzano soltanto ed esclusivamente bustine di peso inferiore ai 10 grammi, risulta abrogato.
Trattasi di un ulteriore risultato estremamente rilevante per i torrefattori dopo l’abolizione della bolletta di accompagnamento e l’esonero di riportare le indicazioni nutrizionali sulla singola bustina.

 

Iter procedurale

1)     Determinare le giacenze, ed inserirle con il codice OPGE;

2)    Inviarle come di consueto;

3)     Successivamente procedere alla chiusura del registro (nella procedura esiste una apposita casella: chiusura definitiva, specificando, nelle note, la seguente dicitura:

“la sottoscritta azienda, commercializzando esclusivamente bustine di zucchero di peso inferiore ai 10 grammi, dismette, a decorrere dal 12 gennaio 2017, il registro di carico/scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell’articolo 60 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.”

4)    Pur non essendo obbligatorio, è consigliabile trasmettere (tramite pec) una nota analoga all’ufficio ICQRF competente per territorio senza richiedere però la cancellazione del codice stesso.

 

Fonte: Feder Grossisti Roma