Compostabilità, biodegradabilità, bioplastica

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“Facciamo il punto”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, agosto 2021, autore Marco Valerio Francone • 

Alla luce della prossima pubblicazione della direttiva SUP (direttiva UE 209/2020), uno dei temi più discussi e meno “compresi” riguarda i vari termini che la Direttiva SUP pone in essere come possibili esclusioni; ci riferiamo in particolare alle “bioplastiche”, alle “plastiche biodegradabili” e alle “plastiche compostabili”.
Oggi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza partendo dai termini presenti in chimica ambientale.
In primo luogo, è necessario comprendere cosa significa il termine biodegradazione ovvero la degradazione di un materiale, a prescindere che sia di origine naturale o sintetica, attraverso processi enzimatici.
La biodegradabilità in termini semplicistici è quindi la capacità di una sostanza/materiale/prodotto di essere degradato in sostanze più semplici mediante l’attività enzimatica.
Questo processo avviene in tempi che non sono standard, ma altresì variano molto in relazione al tipo di materiale, alle sue caratteristiche fisiche, ad esempio lo spessore, e alle condizioni ambientali in cui la reazione avviene. La biodegrazione di un materiale viene, quindi, fortemente influenzata dalla temperatura, dalla presenza di microrganismi e di conseguenza dalla presenza di ossigeno e acqua disponibili alla reazione.
Una volta compreso il processo di biodegradazione è possibile comprendere meglio il termine “biodegradabile” che spesso è utilizzato in modo improprio o inconsapevole.
Un prodotto “biodegradabile” di fatto non ha un significato oggettivo in quanto non si definiscono le condizioni in cui esso è biodegradabile. È come definire un prodotto “idoneo” senza contestualizzare il sistema in cui deve essere considerato tale.
Il termine “biodegradabile”, inoltre, non dà informazioni relative alla composizione del prodotto a cui questo aggettivo è associato, il quale potrebbe essere realizzato da materie prime rinnovabili oppure convenzionali.
La composizione dei materiali bioplastici, ad esempio, può variare molto. Le principali fonti ad oggi sono:

  • Plastiche convenzionali: PE, PET, PP.
  • Plastiche degradabili: PBAT. 
  • Bioplastiche: biobased (PE, PET, PA, PTT).
  • Bioplastiche degradabili: PLA, PBS, PHA, Starch Blends.

Il grafico di seguito, estratto dal sito dell’European Bioplastics Association, fornisce una chiara valutazione delle possibili origini dei vari prodotti.

È importante considerare come il termine “bioplastiche” contempli sia le plastiche “biobased” ovvero quelle derivanti dalle fonti rinnovabili sia biodegradabili che non-biodegradabili, sia le plastiche “biodegradabili” da fonti fossili.
Il termine biodegradabile, quindi, identifica una categoria ampia di materiali che hanno la possibilità di degradarsi in particolari condizioni e tempi. Se non sono identificabili queste condizioni, tuttavia, il termine rischia di essere privo di un reale significato.

Bioplastica e biodegrabilità
In prima istanza è doveroso considerare come la Comunità Europea e di concerto il suo apparato legislatore considerino le bioplastiche plastiche a tutti gli effetti e quindi esse devono rientrare nelle medesime disposizioni dei materiali polimerici di origine petrolchimica. Un’impostazione che penalizza fortemente, e soprattutto, l’industria italiana delle bioplastiche, la prima in Europa per numeri e volumi di mercato.
I materiali compostabili o imballaggi compostabili rappresentano quei prodotti che hanno la capacità di decomporsi durante un processo di compostaggio senza creare ostacoli nell’impianto di trattamento e senza influire negativamente sulla qualità del compost finale ottenuto. Anche in questo termine le condizioni, soprattutto le tempistiche, sono caratterizzanti e se non sono definite il termine compostabile non ha un valore reale. Questo significa che il termine “compostabile” non è direttamente legato al concetto di degradazione/decomposizione a condizioni naturali.
Una bioplastica può essere biodegradabile e compostabile se risulta conforme ad una serie di norme tecniche internazionali come ad esempio la norma UNI EN 13432 (09-2000) “Packaging – Requirements for packaging recoverable throught composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the acceptance of packaging”, la quale definisce dettagliatamente le condizioni dei test da adottare.
È importante ricordare, però, che tale norma internazionale stabilisce i criteri di biodegradabilità e compostabilità di un materiale in sistemi centralizzati (compostaggio industriale ovvero di trattamento della frazione organica), quindi a sistemi che prevedono circuiti di raccolta differenziata indirizzati ad impianti industriali di rilavorazione e non a circuiti “domestici”.

L’impatto della Direttiva 2019/904 e della Legge di Delegazione n. 53/2021
L’incentivo voluto dal legislatore in merito alla diffusione di prodotti monouso in materiale biodegradabile e compostabile avviene in un momento storico complesso ma soprattutto senza una chiara ed armonizzata identificazione a livello UE di queste nuove tipologie di prodotti, nonché manca una chiara e trasparente informazione verso i consumatori soprattutto in merito alla corretta modalità di raccolta e di conferimento del rifiuto, in netta antitesi alla volontà da parte del Legislatore UE di fornire una comunicazione chiara al consumatore così come promosso dai tempi delle pubblicazione del Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
In questo scenario, purtroppo, si inserisce anche l’assenza di un circuito di raccolta dedicato ai materiali biodegradabili e compostabili, creando ancora maggiore confusione non solo sui consumatori ma anche sui produttori.
Non sono poche infatti le domande che giungono alla nostra segreteria sul “come dobbiamo comportarci?”.
Il risultato prevedibile, almeno nel breve tempo, è di un crescente impatto negativo sulla filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché l’immissione sul mercato di altrettanti articoli sì, biodegradabili e compostabili, ma sui quali probabilmente non vi sono test specifici sui reali impatti tossicologici a lungo termine e con riferimento al concetto di “Food Contact materials”, approfondibile sul portale Normativa Alimentare®.

Biorepack, una risposta?
BIOREPACK è il Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, un consorzio di imprese del settore già facenti parte del CONAI che hanno creato una specifica branca del CONAI stesso per affrontare il nuovo mercato degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
Lo statuto del nuovo Consorzio è stato approvato con il decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 16.10.2020 di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Vedremo come evolverà la situazione nell’attesa di una maggiore chiarezza e armonia legislativa da parte della Commissione Europea.