DOMANDA
Ultimamente il Governo ha emanato una Legge sui contributi a fondo perduto. Non mi è chiaro quali sono i soggetti che ne hanno diritto. Potreste gentilmente darmi dei chiarimenti?
RISPOSTA
A tal proposito, riportiamo la nota tratta dalla circolare informativa dello Studio Tributario Cattalan Verni Mallano & Associati – Sede di Bologna.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
NUOVI CHIARIMENTI
Circ. Agenzia delle Entrate, 21 luglio 2020 n. 22
TUTTI I SOGGETTI
La circ. Agenzia delle Entrate 21 luglio 2020, n. 22 ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla disciplina del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).
AMBITO SOGGETTIVO
Ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto non spetta, tra gli altri, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.
Tali norme fanno riferimento, rispettivamente:
- ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Al riguardo, la circ. 21 luglio 2020, n. 22 (§ 2.4) ha precisato che i suddetti soggetti sono esclusi indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo per beneficiare delle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020. Tale esclusione si applica, altresì, ai soggetti che fruiscono delle indennità per il mese di maggio di cui all’art. 84 co. 2 del DL 34/2020.
In merito ai soggetti beneficiari, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che:
- sono esclusi gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza, in quanto privi di una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti;
- può accedere al beneficio una società artigiana (sas) con soci professionisti iscritti alla Gestione separata;
- in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione è già stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020), non è consentito di fruire del contributo in esame (diversamente, il beneficio è ammesso se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020).
VERIFICA DEL CALO DEL FATTURATO
Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto in argomento, è, tra l’altro, necessario il verificarsi di una riduzione di un terzo del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019.
Al riguardo, per espressa previsione dell’art. 25 co. 4 del DL 34/2020, si deve avere riguardo al momento di effettuazione della cessione o prestazione effettuata ai fini IVA, come determinato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate in esame, viene chiarito, tra l’altro, che:
- ai fini della verifica della riduzione del fatturato si considera il momento di effettuazione ai fini IVA, anche qualora la cessione o prestazione si riferisca a ricavi o compensi che sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione;
- l’accesso al contributo è precluso per coloro che, esercitando un’attività a carattere stagionale, abbiano conseguito un fatturato pari a zero sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020 (non potendosi considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato);
- sono inclusi nel computo del fatturato di aprile 2019/2020 anche i passaggi interni tra attività separate ai fini IVA (art. 26 co. 3 del DPR 633/72), in quanto soggetti agli
- obblighi di fatturazione.