COVID FAQ

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“Le domande più frequenti arrivate alla nostra Segreteria”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, giugno 2020, autore Marco Valerio Francone • 

Sanificazione e disinfezione, c’è differenza?

SI, sono due processi differenti e con finalità differenti.
La “disinfezione” è un insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Si tratta, quindi, di un processo mirato spesso ad una specifica classe di microrganismi e necessita di prodotti specifici.
La disinfezione può essere effettuata direttamente e in autonomia interna da parte delle imprese e delle strutture operative e commerciali in fase di riapertura e di prosecuzione.

La “sanificazione” è invece un complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Si tratta, quindi, di un processo più generale e che richiama un ventaglio complesso di attività (tra cui si può trovare anche la disinfezione) con scopi specifici e il cui obiettivo generale è il miglioramento delle condizioni igienico/sanitarie. Di solito il piano previsto si colloca come protocollo integrativo al DVR aziendale.

I servizi di “sanificazione” generalmente consistono in una successione di azioni prima di pulizia e quindi di disinfezione e/o disinfestazione, eseguibili sia da Imprese di pulizia che da Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione, e sono fornibili soltanto dalle Imprese regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nel Registro provinciale delle Imprese istituito dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 per le singole specifiche attività alle lettere c-d-e.
Interventi più complessi che prevedono lo studio di un vero e proprio piano (da integrare al dvr), l’elaborazione di un programma di intervento, l’applicazione di alcuni prodotti attraverso attrezzature specifiche rientrano nelle caratteristiche della ’’sanificazione’’ e non possono logicamente essere attuate dalle aziende autonomamente.

 

È obbligatoria la sanificazione?

No, non vi è l’obbligatorietà per legge di una sanificazione preventiva, ma ogni operatore deve eseguire una corretta analisi dei rischi interna per definire, sulla base delle normative cogenti nonché la propria struttura interna, la necessità o meno di effettuare una sanificazione preventiva dei propri ambienti.
Inoltre è necessario ricordare i riferimenti riportati nel documento promosso dall’INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” il quale cita:

“Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso, va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica”. 

Anche il DPCM del 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, relativamente alla pulizia e sanificazione degli ambienti di cui all’allegato 6 punto 4 fa riferimento alla necessità di assicurare operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e degli ambienti e delle postazioni di lavoro, aree comuni e di svago. In particolare:

  • “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
  •  “Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

Nella seguente tabella si riportano le operazioni normalmente richieste:

 

Con quale frequenza deve essere eseguita una sanificazione?

La periodicità e il numero degli interventi richiesti, come indicato all’allegato 5 punto 2 del DPCM 10.04.2020, comporta un impegno massiccio e continuo, di carattere eccezionale e temporaneo.
Le eventuali società che eseguono questo tipo di attività devono essere regolarmente registrate ed è importante che il richiedente sia a conoscenza dei requisiti di base per poter operare una scelta consapevole e corretta davanti alla moltitudine di improvvisatori. 

 

A sanificazione effettuata si deve compilare una certificazione?

A livello internazionale il termine “certificazione” identifica un processo di controllo rispetto a uno standard condiviso che termina con il rilascio di un documento ufficiale da parte di un organismo terzo o accreditato allo scopo.
In tal senso, il rilascio di una qualsiasi certificazione deve rispettare il principio di indipendenza e terzietà, quindi la medesima azienda che esegue una sanificazione non può rilasciare anche la certificazione della stessa.
Invece, è più ragionevole che ogni azienda che richiede o esegua direttamente un’attività di sanificazione dei propri locali deve darne evidenza oggettiva. In caso di attività esternalizzata deve essere richiesta copia dei documenti di avvenuta sanificazione indicanti almeno i seguenti dati:

  • Ragione sociale e dati generali dell’azienda incaricata.
  • Data dell’attività.
  • Modalità e locali interessati.
  • Prodotti utilizzati.
  • Misure di controllo per i possibili residuali.
  • Firma del responsabile tecnico che ha eseguito il trattamento.

La documentazione dell’evidenza dei trattamenti è da esibirsi in caso di controllo ufficiale da parte degli OdC ufficiali.

 

Quali sono i prodotti per una buona sanificazione e disinfezione?

In base ai protocolli ministeriali sul contenimento dell’emergenza COVID (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) i prodotti che dovrebbero essere utilizzati come sanificanti devono contenere almeno uno dei seguenti principi attivi:

  • Ipoclorito di Sodio (n.CAS 7681-52-9)-
  • Alcool etilico (n.CAS 64-17-5).
  • Perossido di idrogeno (n.CAS 7722-84-1).

Ovviamente nel rispetto delle concentrazioni previste dal produttore.

 

Quanto dura la permanenza del virus nell’ambiente e/o sugli oggetti?

La resistenza del SARS Cov2 sulle superfici è molto variabile in virtù della differenza di materiale, l’uso previsto e la capacità o meno di essere efficacemente sanificato.
Normalmente i virus, non essendo organismi viventi e quindi non avendo attività biologiche di base, riescono a sopravvivere sulle superfici come piani di lavoro, asfalto, metalli, anche per diversi giorni. Tale condizione viene agevolata dalla presenza di uno strato lipo-proteico esterno che aumenta la loro protezione verso agenti chimici e raggi UV. Anche lo sporco, il grasso e il materiale normalmente presente nell’ambiente favoriscono un effetto protettivo verso il virus.
Tuttavia la trasmissibilità del virus attraverso gli oggetti è remota. I tempi medi di sopravvivenza variano da qualche ora a pochi giorni laddove le superfici rimangano completamente protette o non vengano esposte a pulizia, disinfezione o a fenomeni naturali come i raggi UV o intemperie. Di seguito si riportano i tempi medi di sopravvivenza sui prodotti più comuni:

 

Un magazzino o un bar chiusi da mesi necessitano all’apertura di una sanificazione o altro?

Come già evidenziato nel precedente quesito, la sanificazione non è obbligatoria, ma le linee guida nazionali ne consigliano l’effettuazione soprattutto ai fini di una bonifica preventiva dei locali. Il fatto che l’attività sia stata “chiusa” a seguito delle procedure di lockdown, e in considerazione del fatto che il virus ha un tempo di inattivazione mediamente inferiore al periodo stesso di chiusura, l’Osa potrebbe anche non effettuare la sanificazione, ma deve necessariamente effettuare pulizie straordinarie secondo un protocollo interno basato sull’analisi del rischio.
Tale protocollo deve essere formalizzato.

 

I Paesi produttori di caffè sono anch’essi vittime di questo virus, per cui all’arrivo i sacchi di caffè necessitano di una sanificazione?

No. La sanificazione dei sacchi di caffè non è necessaria, così come non lo è verso i materiali di imballaggio e i prodotti alimentari stessi. La presenza del virus può essere presente a seguito della manipolazione della merce quindi la necessità è quella di garantire, attraverso l’analisi dei rischio, procedure atte a limitare la potenziale contaminazione verso il personale e le linee di produzione.

 

Le bevande in un bar dovranno essere servite in contenitori usa e getta?

No, come già definito nei quesiti precedenti, i materiali a contatto alimentare non rappresentano un substrato che aumenta la crescita del virus.
Peraltro, i materiali convenzionali come, ad esempio, le tazzine da caffè, se sottoposte ai processi generali e periodici di pulizia e lavaggio, sono esenti dalla presenza del virus.
Questo però non è sempre vero, in quanto il contatto diretto fra operatore e contenitore può portare ad una contaminazione della tazzina stessa. I
n questo caso, le attività di limitazione della diffusione del Sars-Cov2, come l’utilizzo di guanti o il lavaggio delle mani prima del contatto con i materiali rappresentano il miglior sistema di prevenzione.