Etichettatura ambientale degli imballaggi 2023

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“Le più recenti linee guida. Il punto, a fronte delle ultime modifiche di fine anno”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, febbraio 2023, autore Marco Valerio Francone • 

Nel corso del 2022 abbiamo più volte parlato dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, oggi vogliamo porre l’attenzione su ciò che è in vigore dal 1 gennaio 2023, ovvero le nuove norme sull’etichettatura ambientale (articolo 11, comma 1, D.Lgs 228/2021).
Nel presente articolo cerchiamo di fare il punto sulla situazione in modo chiaro e semplice.
Le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, già stata descritta in un precedente numero del Notiziario, aveva fissato per il 1 gennaio 2023 la data di entrata in vigore di tutti i suoi contenuti che, con l’inizio del nuovo anno, hanno reso obbligatorio per le aziende alimentari l’inserimento in etichetta delle informazioni sulla composizione degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento.

I contenuti delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi
Il documento del MITE impone di indicare in etichetta la natura dei materiali di imballaggio utilizzati con lo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, oltre che fornire una chiara e corretta informazione ai consumatori sulla destinazione ultima dell’imballaggio stesso.
Prima di tutto però bisogna conoscere la natura dell’imballaggio stesso che può essere schematicamente riassunto sotto 3 tipologie.

  • Imballaggio monomateriale, costituito da un solo materiale oppure da multimateriale ove il peso dei materiali secondari è inferiore al 5% del peso totale (es. bottiglie di vetro con etichetta);
  • Imballaggio multicomponente, costituito da un corpo principale e altri componenti separabili (es. astuccio in cartone finestrato con materiale plastico);
  • Imballaggio materiale composto, costituito da materiali diversi impossibili da separare in singole componenti (es. Imballaggi in Tetrapack).

Un secondo aspetto da considerare per valutare una corretta applicazione delle linee guida sull’etichettatura degli imballaggi, è quella di distingue fra imballaggi destinati al mercato B2B (business to business) e imballaggi destinati al mercato B2C (business to customer).

Differenze fra imballaggi B2B e B2C
Gli imballaggi business to business sono quelli destinati al canale professionale come, ad esempio, gli imballaggi per trasporto logistico e/o esposizione. Questi imballaggi godono di una modalità di etichettatura ambientale semplificata ovvero pur mantenendo obbligatoriamente il codice dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE, sono esentati dalle informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi.
Per questi imballaggi, inoltre, non vi sono specifiche indicazione sul “come” indicare le informazioni ed ogni realtà è quindi libera di comunicare con modalità proprie (nel caso è utile seguire le indicazioni dalla norma UNI 11686).
Gli imballaggi business to customer sono quelli destinati al consumatore finale, sono quindi più “complessi” da identificare in termini di etichettatura ambientale perché devono consentire a tutti gli user finali di adoperarsi correttamente per il loro smaltimento. Le informazioni obbligatorie per questi ultimi sono:

  • Una corretta indicazione dei codici dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE;
  • La specifica indicazione sulla tipologia di raccolta da eseguire;
  • Un’indicazione di osservanza verso le disposizioni del proprio Comune.

Per questi imballaggi, inoltre, non vi sono specifiche indicazione sul “come” indicare le informazioni ed ogni realtà è quindi libera di comunicare con modalità proprie (nel caso è utile seguire le indicazioni dalla norma UNI 11686).
Di seguito alcune modalità indicate nella Linea guida sull’etichettatura degli imballaggi:

Alcuni casi particolari
Nel settore degli imballaggi però non sempre il materiale da confezionamento può essere inserito in casi prefigurati, esistono infatti casi particolari come ad esempio:

Tipo e modalità di etichettatura
Imballaggio neutro
Tale materiale può essere identificato sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali esempio siti web.Questo caso è comune nel settore B2B.

Imballaggio a peso variabile
ln tal caso è possibile inserire le informazioni sulla corretta etichettatura e smaltimento nei punti vendita o su schede predefinite o su supporti digitali.

Imballaggi di piccole dimensioni
Viste le scarse dimensioni in tal caso è possibile mostrare le informazioni sulla corretta etichettatura e smaltimento su supporti digitali.Questo caso è comune nel settore B2C.

Imballaggi biodegradabili e compostabili
Questi imballaggi devono sottostare a specifiche certificazioni e, oltre alle indicazioni standard questi imballaggi necessitano di una raccolta assimilabile ai rifiuti organici.

Canali digitali e supporti informatici
Se il settore degli imballaggi è in continua evoluzione lo è anche la tecnologia che oggi offre importanti soluzioni al fine delle corrette indicazioni sullo smaltimento. L’utilizzo di soluzioni informatiche quali siti web, App, QR code, ecc… La possibilità si utilizzate strumenti e supporti informatici di fatto rende superabili parzialmente o anche completamente le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte.
Di seguito una breve disamina dei casi:

Gli imballi vecchi, cosa farne
Dall’entrata in vigore delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, le aziende hanno potuto utilizzare le scorte di imballaggi non conformi fino al 31 dicembre 2022, fino a loro esaurimento. Il prodotto già etichettato – anche se vuoti – entro e non oltre 31 dicembre 2022 può essere commercializzato fino ad esaurimento.
Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31 dicembre 2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Quali documenti confermano che si tratti di scorte precedenti al 31 dicembre 2022
La data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31 dicembre 2022).

Imballaggi destinati all’esportazione
La linea guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguardi esclusivamente gli imballaggi nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale. Tale Linea Guida si basa infatti sul recepimento delle direttive comunitarie che ne dispongono i principi e demandano agli Stati Membri la loro attuazione.
Non per tutti i paesi però tale obbligatorietà è ancora stata recepita e di fatto non vi è ancora uno stato di armonizzazione a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione. Per questi motivi, ad oggi, l’applicabilità delle linee guida deve essere riferita esclusivamente riempiti e importati in Italia.

Esclusioni dal campo di applicazione
Vi sono alcune categorie di imballaggi che godono ancora di un’esclusione rispetto a quanto sopra descritto. In particolare, secondo la risposta ministeriale dell’11 novembre 2022 restano fuori dal campo di applicazione gli imballaggi ad uso farmaceutico a uso umano e veterinario oltre che gli imballaggi destinati al confezionamento dei dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro. Tale esclusione vige fino all’adozione del decreto di cui al comma 4, articolo 219 il quale recherà la specifica disciplina attuativa.

Indicazione di origine dei prodotti
Vista l’importanza di questo articolo, vogliamo informarvi anche sulle ultime disposizioni in merito all’obbligo di indicazione circa la provenienza delle materie prime come la carne suina, il riso, la pasta, il pomodoro, il latte e i suoi derivati. Le indicazioni su questa specifiche informazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023.

Sanzioni
La mancata applicazione delle nuove disposizioni in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000€ a 25.000€ per singolo caso accertato. Tale sanzione può essere emessa da ogni ATS competente sul territorio (D.Lgs 152/2006 articolo 261, comma 3).