In vigore da dicembre 2019: Regolamento UE 2017/625

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“Come cambia l’approccio ai controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, dicembre 2019, autore Marco Valerio Francone • 

Il regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante, alla salute e al benessere degli animali, entrerà in vigore il 14 Dicembre 2019 e porterà una vera e propria rivoluzione nella filiera alimentare attraverso i suoi 167 articoli. Uno dei concetti chiave del nuovo regolamento UE 2017/625 è quello non solo di armonizzare a livello comunitario sia la norma che le attività ad esse correlate, bensì di uniformare il sistema di controllo lungo tutta la filiera agroalimentare.
Questo approccio porta ad una estensione dei campi di applicazione che passano dagli attuali regolamenti “verticali” riguardanti singoli settori o prodotti (es: Regolamento CE 882/2004) ad un regolamento “orizzontale” (introdotto appunto dal nuovo regolamento UE 2017/625), così come è già avvenuto con il regolamento sulla presentazione delle informazioni al consumatore regolamento UE 1169/2011.

 

Obiettivo del nuovo regolamento UE 2017/625

Il nuovo regolamento UE 2017/625 si pone come obiettivo quadro quello di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali fra gli Stati Membri, ha inoltre lo scopo di riformare e migliore il sistema di prevenzione e controllo volto alla riduzione del livello di rischio per gli esseri umani, gli animali e le piante.
In questo senso il nuovo regolamento UE 2017/625 introdurrà un sistema di controllo unificato lungo la filiera alimentare a tutto vantaggio sia dell’organizzazione ma anche in termini di oneri amministrativi da sostenere per le parti interessate.
Un altro aspetto importante introdotto dal nuovo regolamento UE 2017/625 è il concetto di trasparenza verso il consumatore. L’approccio basato sul rapporto fra rischio e probabilità di comportamenti non conformi da parte dell’OSA, dovrà infatti tenere in debita considerazione la probabilità che il consumatore sia indotto in errore relativamente alle informazioni di base sul prodotto o sulla filiera, andando ad enfatizzare i principi del regolamento UE 1169/2011. In particolare, gli elementi di controllo verso una corretta comunicazione riguarderanno:

  • la natura, l’identità il paese di origine o luogo di provenienza, il metodo di produzione o fabbricazione;
  • eventuali proprietà vantate;
  • la composizione e la percentuale (se pertinente);
  • la quantità dichiarata, il periodo di conservazione e la data di scadenza (se applicabile)
  • il metodo di fabbricazione o di produzione.

A livello di interazione il nuovo regolamento UE 2017/625 prevede la creazione fra le autorità, di un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali (IMSOC). Tale nuovo sistema ha lo scopo di integrare e potenziare gli attuali sistemi in essere (TRACESRASFF Europhyt) facilitando e migliorando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

 

 Campo di applicazione del nuovo regolamento UE 2017/625

Il nuovo regolamento UE 2017/625 vede un’estensione dell’attuale campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare attraverso una razionalizzazione e conseguente semplificazione della normativa. Il nuovo regolamento UE 2017/625 recepisce ed ingloba inoltre alcuni di requisiti del regolamento CE 882/2004 (da esso abrogato).
Tuttavia vi è un limite applicativo nell’ampio campo si applicazione ovvero quello dei controlli sul rispetto delle normative relative all’Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ovvero il regolamento CE 1308/2013 anche se, rimane applicabile ai controlli effettuati sui prodotti commercializzati di cui all’art. 89 del regolamento CE 1306/2013. Questa applicazione parziale al suddetto regolamento è stata necessaria al fine di garantire un controllo sulla filiera in merito a possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli, ergo le pratiche di frode e contraffazione.
Proprio su questo aspetto la necessità di rafforzare i controlli ha portato ad una rimodulazione della frequenza delle verifiche, le quali saranno basate su un concetto di rischio correlato alla probabilità di comportamenti fraudolenti da parte degli OSA. Analizzeremo questo aspetto di seguito nell’articolo.
Allo stato attuale il nuovo regolamento UE 2017/625 vede l’applicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall’Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:

  • controlli ufficiali sugli alimenti e sulla sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
  • controlli ufficiali sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • controlli ufficiali sui mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  • controlli ufficiali sulle prescrizioni in materia di salute animale;
  • controlli ufficiali sulla prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • controlli ufficiali sulle prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • controlli ufficiali sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • controlli ufficiali sulle prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • controlli ufficiali sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • controlli ufficiali sull’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

 

Frequenza e approccio dei controlli ufficiali del nuovo regolamento UE 2017/625

Il nuovo regolamento UE 2017/625 stabilisce nuovi requisiti in merito alla modalità e frequenza dei controlli ufficiali. La norma cita: “la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio ed al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’Unione europea in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente”.
L’approccio basato sul concetto di rischio globale sancisce una importante rivoluzione in tema di integrazione ed interazione degli organi di controllo dei vari stati membri. Il nuovo regolamento UE 2017/625 prevede la possibilità di effettuare un controllo diretto sul commercio on line attraverso “prelievi” mediante acquisti on line.
I controlli ufficiali dovranno essere basati ed effettuati su una documentazione specifica (procedure documentate) scritta o informatica fornita su richiesta ed in copia, agli operatori del settore alimentare (concetto di trasparenza nella filiera).
Come già ricordato anche le frequenze di controllo saranno basate sul concetto di rischio associato ai prodotti e/o processi, alla presenza di frodi e contraffazioni legate al prodotto, a casi di sicurezza per il consumatore, gli animali e anche l’ambiente. I controlli avverranno inoltre in forma NON ANNUNCIATA enfatizzando la necessità di una conformità costante verso le regolamentazioni applicabili da parte degli OSA.
Nella definizione delle frequenze dei controlli il nuovo regolamento UE 2017/625 include anche i dati di conformità relativi all’operatore, sancite dalla pubblicazione periodica di dati sull’affidabilità delle catene di fornitura e sui dati relativi alla sicurezza alimentare, anche sul singolo OSA (si veda il paragrafo successivo).
Il nuovo regolamento UE 2017/625 al considerando 48) inserisce anche la possibilità per gli OSA, di avvalersi del “diritto alla controperizia” ovvero di richiedere in caso di esito dubbio degli esiti dei controlli e con relativi costi a carico, una nuova perizia che verifichi la conformità al primo campionamento.
Di seguito il punto estratto dal documento ufficiale:

Gli operatori i cui animali o le cui merci sono sottoposti a campionamento, analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali dovrebbero avere il diritto a una controperizia a loro spese. Tale diritto dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante. Ciò si verificherebbe ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l’animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche”.

 

Rating e risultati dei controlli

Il nuovo regolamento UE 2017/625 introduce un’altra importante novità, mutuata dagli approcci voluti dai principali schemi di certificazione volontaria internazionale, e che ha lo scopo di fornire informazioni importanti alla filiera alimentare nonché migliorare il sistema di controllo ufficiale.
La norma impone alle autorità di istituire un registro degli OSA soggetti al controllo ufficiale dove, par altro, dovranno essere pubblicati e aggiornati i risultati dei controlli ufficiali effettuati.
Come avviene nel campo delle certificazioni volontarie private, il registro dovrà riportare importanti dati fra i quali:

  • Tipologia e numero di controlli effettuati.
  • Eventuali non conformità rilevate.
  • Casi di applicazione delle misure previste ed eventuali sanzioni applicate.

Infine, tali informazioni relative ai singoli operatori dovranno essere rese pubbliche anche ad eventuali consumatori che ne facciano richiesta ufficiale.
Questo approccio rende quindi il nuovo regolamento UE 2017/625 non solo uno strumento per creare un sistema di controllo unificati e trasversale sulla filiera, non solo un elemento di riferimento sia per tutti gli attori della filiera alimentare compreso il consumatore ma anche uno strumento di valutazione dei vari OSA all’interno della filiera stessa.

 

Abrogazioni e modifiche del nuovo regolamento UE 2017/625

Il regolamento abroga i seguenti regolamenti quadro (fonte: VesA Regione Marche):

  • Regolamento CE 854/2004 organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
  • Regolamento CE 882/2004 controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
  • Direttiva 89/608/CEE mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.
  • Direttiva 89/662/CEE controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari.
  • Direttiva 90/425/CEE controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale.
  • Direttiva 91/496/CEE organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
  • Direttiva 96/23/CE misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
  • Direttiva 96/93/CE certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
  • Direttiva 97/78/CE organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
  • Decisione 92/438/CEE informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift).

Il regolamento pone in modifica anche atti comunitari quali (fonte: VesA Regione Marche):

  • Regolamento CE 999/2001 prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
  • Regolamento CE 396/2005 livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
  • Regolamento CE 1069/2009 sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non
  • destinati al consumo umano.
  • Regolamento CE 1107/2009 immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
  • Regolamento UE 1151/2012 regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
  • Regolamento UE 652/2014 gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
  • Regolamento UE 2016/429 malattie animali trasmissibili.
  • Regolamento UE 2016/2031 misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
  • Regolamento CE 1/2005 protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
  • Regolamento CE 1099/2009 protezione degli animali durante l’abbattimento.
  • Direttive 98/58/CE protezione degli animali negli allevamenti.
  • Direttiva 1999/74/CE norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
  • Direttiva 2007/43/CE norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
  • Direttiva 2008/119/CE norme minime per la protezione dei vitelli.
  • Direttiva 2008/120/CE norme minime per la protezione dei suini.

L’articolo 167 “Entrata in vigore e applicazione” definisce alcune eccezioni all’entrata in vigore al 14 dicembre 2019 (fonte: VesA Regione Marche):

  • nel settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”), paragrafo 2, lettera g), l’articolo 34 (“Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi”), paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 37 (“Designazione dei laboratori ufficiali”), paragrafo 4, lettera e) e l’articolo 37, paragrafo 5 si applicano dopo 5 anni dall’entrata in vigore.
  • Titolo III (“Laboratori di riferimento e centri di riferimento”), articoli da 92 a 101, si applicano dopo 1 anno dall’entrata in vigore, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento CE 882/2004, abrogato dal presente regolamento.
  • l’articolo 163 (“Modifiche del regolamento UE 652/2014”) si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.