Messa a disposizione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

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“Regolamento UE 2023/1115”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, dicembre 2023, autore Marco Valerio Francone • 

Cosa c’entra il Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, con i prodotti alimentari?
È la domanda che mi sono fatto quando l’ho visto su Normativa Alimentare®. Beh… c’entra eccome!

Di che cosa si tratta
Il nuovo regolamento sulla messa a disposizione e commercializzazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché all’esportazione dall’Unione, di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Il Regolamento (UE) 2023/1115 di fatto segue il corso ben preciso che la UE ha intrapreso a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, percorso che tutti conoscono con il nome di GreenDeal.
Il nuovo regolamento del 31 mag-gio 2023 si pone come ambizioso obiettivo i seguenti punti:

  • ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
  • ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Questi obiettivi incidono in modo importante, ed è qui il link con la sfera agroalimentare e non solo, sulle categorie di prodotti elencati nel suo Allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
E molti dei loro derivati più comuni sia come alimenti, che come MOCA, che come ausiliari di produzione (es. pancali in legno).

Divieti e analisi dei rischi
Il Regolamento (UE) 2023/1115 al suo articolo 3, vieta di fatto l’immissione, la messa a disposizione sul mercato o l’esportazione delle materie prime interessate e i prodotti interessati ad eccezione che questi non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) sono a deforestazione zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Che cosa significa? Significa che sarà necessario effettuare una analisi del rischio su questi prodotti che possa dare un’evidenza oggettiva del rispetto delle clausole previste.
Questo onere spetta all’OSA (articolo 4) che è chiamato ad esercitare la dovuta diligenza conformemente prima di immettere sul mercato, provando che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3.
Un’ulteriore informazione in tal senso, si trova leggendo l’articolo 10 che cita che sulla base di informazioni raccolte lungo la filiera, l’operatore deve effettuare una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi.
Questo è il punto focale che lega il regolamento ai processi HACCP e di analisi dei rischi preventiva sui prodotti e materiale prime.

Differenze con il regolamento (UE) n. 995/2010
Il Regolamento (UE) 2023/1115 abroga di fatto il regolamento (UE) n. 995/2010 a partire dal 30 dicembre 2024. C’è quindi 1 anno di tempo per adeguarsi, tuttavia ci sono alcune parti del vecchio regolamento (UE) n. 995/2010 che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027.
In particolare, le materie prime “legno e loro derivati”, prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024 potranno essere ancora idonei.
Fra le differenze maggiori vi sono l’introduzione dell’obbligo per gli operatori di esercitare la dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3.
Il Regolamento (UE) 2023/1115 prevede anche l’obbligo di tenere traccia dei fornitori e clienti e di garantire la legalità dei prodotti interessati. Per i prodotti in legno e loro derivati, l’obbligo dovrà essere affiancato da chiara dimostrazione di sostenibilità. In questo può venire in aiuto la certificazione FCS® o PEFC®, mentre per prodotti come il caffè e cacao, può essere utile valutare certificazioni inerenti alla Certificazione Rainforest® Alliance.

Sanzioni
Il Regolamento (UE) 2023/1115 introduce, anche all’articolo 25, un riferimento alle sanzioni in caso di mancato rispetto, ovvero tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprenderanno:
a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 139/2004 e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
b) confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;
c) confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
d) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
e) divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
f) divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.

Entrata in vigore
Riportiamo per intero l’articolo 38 del regolamento in quanto non tutte le parti saranno immediatamente applicative. Per correttezza, quindi, si rimanda al lettore una valutazione attenta rispetto al suo caso e settore.

  • Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
  • Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.