Ciò che c’è da sapere sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti

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“Obbligo di comunicazione MOCA”

 NOTIZIARIO TORREFATTORI, settembre 2017, autore Susanna de Mottoni • 

Per rendere più efficienti monitoraggi e controlli, e conseguentemente incentivare la Sicurezza Alimentare in Unione Europea, vi è un nuovo adempimento che riguarda gli operatori MOCA, ovvero di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.
Essi devono comunicare la propria esistenza. Il termine per farlo è stato fissato dal decreto legislativo 29/2017 al 31 luglio 2017. Medesimo decreto che chiarisce anche le sanzioni per omessa o ritardata comunicazione.
Ma chi è tenuto a ottemperare questo obbligo? Chiarisce il quadro Marco Pasqualini, consulente in materia di Food safety and Food contact e relatore di un incontro dedicato proprio a questo tema il 13 luglio a Unindustria Treviso, sgombrando immediatamente il campo: le torrefazioni hanno già comunicato al SUAP l’inizio della loro attività in base al Regolamento Europeo 852/2004 pertanto non sono tenute anche alla comunicazione MOCA.

MOCA, ovvero materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. Potrebbe chiarire di che cosa si tratta?
I MOCA sono un insieme eterogeneo e trasversale di manufatti, comunque destinati a entrare in filiera alimentare e in particolare a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari; comprendono i materiali semilavorati che si prevede o si vuole siano poi impiegati per la realizzazione di tali manufatti.
Lo sono quindi per esempio gli oggetti da cucina, quali posate o contenitori; casalinghi e affini, quali le tazzine od i piatti o caffettiere e pentole; avvolgenti e imballaggi per alimenti; ma anche le parti di macchine destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, quali serbatoi, tubi o snodi, valvole, filtri… etc.
Di conseguenza i materiali con i quali tali oggetti si producono, quindi coils o barre di acciaio o altri metalli, pellets di materia plastica, vernici e rivestimenti, carte e cartoni, gomme etc…

In quale contesto normativo si inserisce il recente decreto legislativo 29/2017?
Il Decreto è un atto legislativo a supporto della Sicurezza Alimentare in Unione Europea. Si inserisce infatti negli obblighi comunitari previsti specificatamente per la Sicurezza Alimentare e più in generale per l’applicazione di norme e regolamenti emanati in UE: gli Stati Membri devono assicurare i controlli ed un apparato sanzionatorio proporzionato e dissuasivo. Risponde dunque ad un obbligo comunitario.

Qual è la finalità che consegue questo provvedimento?
La finalità è quella di prevedere un adeguato e ordinato (puntuale) apparato sanzionatorio inerente le norme vigenti in materia di Sicurezza Alimentare di materiali e oggetti in quanto destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

Quali sono le novità introdotte dal decreto?
La vera novità è solo una, anche se fondamentale: il Decreto Legislativo chiarisce che gli Operatori del Settore MOCA devono rendere atto notorio della loro esistenza, allo scopo di popolare la banca dati delle Autorità di Controllo e ciò con il fine ultimo di consentire all’Autorità stessa di programmare e pianificare i controlli ufficiali in modo efficace.
Le altre novità riguardano la sostanza del Decreto Legislativo, che intende mettere a disposizione dell’Autorità Competente per i controlli ufficiali un apparato sanzionatorio articolato e puntuale, riferito alle ipotesi di non conformità in base ai regolamenti generali e specifici comunitari inerenti i MOCA e già esistenti in UE fin dall’anno 2004.

Quali sono i soggetti interessati dal nuovo obbligo di comunicazione?
Tutti i produttori, inclusi gli importatori in UE, i trasformatori e/o i distributori di MOCA; in modo assolutamente speculare alla produzione alimentare e dei mangimi.
Ne saranno interessati quindi tutti gli importatori o produttori in Italia, trasformatori o distributori di oggetti da cucina, quali posate o contenitori; importatori o produttori in Italia, trasformatori o distributori di casalinghi e affini, quali le tazzine od i piatti o caffettiere e pentole; importatori o produttori in Italia, trasformatori o distributori di avvolgenti e imballaggi per alimenti; ma anche importatori o produttori in Italia, trasformatori o distributori, di macchine e parti di macchine destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, quali macchine per il caffè, serbatoi, tubi o snodi, valvole, filtri… etc, inclusi gli importatori o produttori in Italia, trasformatori o distributori di macchine erogatrici di prodotti alimentari, per lo stesso principio di cui sopra.
Gli obblighi riguardano l’intera filiera, quindi anche i produttori dei materiali con i quali gli oggetti saranno realizzati.

A quanto ammontano le sanzioni?
Le sanzioni previste sono particolarmente importanti; ciò in virtù del fatto che il Decreto Legislativo attualizza le sanzioni ed anche per il fatto che debbono essere dissuasive.
Sono quindi previste ammende che vanno da un minimo di 1.500€ ad un massimo di 80.000€, naturalmente con una modulazione a seconda dei casi specifici.
Si rammenti che, in merito, per le previsioni vigenti, sarà nel caso irrogata una sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo previsti.
Il termine per la comunicazione prevista era il 31 luglio. Sono previste (e se sì quali) sanzioni per comunicazioni effettuate in ritardo?
La comunicazione deve essere stata eseguita entro il 31 luglio per tutte le attività d’Impresa già esistenti, che abbiano prodotto/importato, trasformato o distribuito MOCA e/o che abbiano emesso Dichiarazioni di Conformità a tal fine.
Dal 1 agosto, la presenza sul mercato di MOCA o di una Dichiarazione di Conformità di un MOCA, antecedenti la data del 31 luglio, che non trovino supporto e riscontro nella presenza dell’Organizzazione nel registro in possesso delle Autorità di Controllo, potrà essere sanzionato in base al disposto dell’Art. 6 comma 4 del DLgs 29/2017, con una sanzione da un minimo di 1.500€ ad un massimo di 9.000€ (e per quanto sopra detto quindi pari a 3.000€).

Quali sono gli altri importanti adempimenti in tema MOCA a cui sono tenuti gli operatori?
Ogni manufatto destinato a contatto con i prodotti alimentari, nell’Unione Europea, è regolamentato dal punto di vista della sua sicurezza, attraverso un complesso articolato di norme che concorrono per lo scopo. In particolare due classi di regolamentazioni sono da tenere in considerazione per la produzione di MOCA.
La prima classe di regolamenti raggruppa le norme di conformità dei sistemi di assicurazione e controllo della qualità.
La seconda classe raggruppa le norme specifiche relative alla conformità del prodotto, divise poi in norme che declinano i requisiti generali, per tutti i materiali, e norme che declinano requisiti specifici, per alcune specie di materiali.
Ogni azienda che desideri progettare, realizzare, distribuire o importare e immettere sul mercato un manufatto classificato MOCA, dovrà quindi almeno:

1) mettere a punto un Sistema GMP standard, conforme con il Regolamento 2023/06/CE;

2) definire e documentare come fa a garantire il rispetto del Regolamento 1935/04/CE e delle eventuali disposizioni specifiche esistenti per le tipologie di materiali con le quali realizza il MOCA.

Una particolare attenzione sarà da tenere rispetto a quei requisiti definiti fondamentali, sanzionati anche in modo severo dal nuovo Decreto Legislativo n.29/2017.
Non da ultimo si consideri poi che, indipendentemente dalle sanzioni amministrative, la cessione di componenti di MOCA in alimenti, oltre i limiti di sicurezza (per es per migrazione o distacco di parti), comporta la segnalazione di Notizia di Reato ex art. 347 CPP all’Autorità Giudiziaria.
In tal caso, ed in extrema ratio, la eventuale condanna per taluno dei delitti preveduti applicabili dal Codice Penale, importerebbe l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo.
Benvenuti in filiera alimentare, dunque.

 

MARCO PASQUALINI & Partners
Via Biamonti, 15 Bis • 10131 Torino (TO) Italy
Tel. 0039 011 819 34 35
direzione@marcopasqualini.it • pasqualinimarco.wix.com/marcopasqualini

 

Attualmente consulente e formatore dell’Istituto Italiano Imballaggio (www.istitutoimballaggio.it).
Lead Auditor qualificato primari OdC sugli schemi UNI EN ISO 22000:05 Food Packaging; Vending e Catering, GMP e Standard di Prodotto oltre UNI EN ISO 9001:08.
Business Operator qualificato, iscritto al registro dei Food Contact Expert AIBO-FCE (www.foodcontactexpert.org) al n. 63/11.
Consulente di Direzione qualificato Experienced Executive Professional.

Storicamente ricopre incarichi di crescente responsabilità nel mondo industriale e dei servizi, tali da conferire una visione delle cose pragmatica ed orientata alla soluzione dei problemi.
Cessata l’attività manageriale ha fondato il proprio studio professionale associato, per la fornitura di servizi altamente specializzati ad enti pubblici, privati ed imprese
Gestisce abitualmente progetti in area Consulenza di Direzione, Sistemi di Gestione della Qualità, Risk Management e Regulatory, con particolare riferimento all’area sicurezza alimentare materiali a contatto con alimenti, ed all’area ambientale (sistemi e prodotti).