“Una nuova base normativa ridefinisce tenori massimi, criteri di etichettatura e responsabilità per gli operatori alimentari”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, agosto 2025, autore Marco Valerio Francone •
Oggi affrontiamo il regolamento 2023/915 sui contaminanti alimentari, che sostituisce e abroga il vecchio e storico regolamento CE 1881/2006
Il regolamento 2023/915 è relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, la sua sostituzione avviene a distanza di quasi 20 anni, anche se nel tempo ha beneficiato di alcuni aggiornamenti soprattutto sui limiti di specifici contaminanti che sono stati classificati come potenzialmente dannosi per la salute. Molti di questi emendamenti hanno quindi portato alla nascita del nuovo documento e all’abbandono definitivo del regolamento CE 1881/2006
Il regolamento 2023/915 raccoglie tutte le modifiche del precedente e crea una sorta di punto zero per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti in alcuni alimenti.
Vediamo un po’ nei dettagli alcuni punti interessanti.
Quali contaminanti sono oggetto del regolamento
I contaminanti che rientrano nel regolamento UE 2023/915 sono i seguenti:
- micotossine, in particolare: aflatossine, Ocratossina a, patulina, deossinvalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina;
- sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp;
- tossine vegetali, in particolare acido erucico, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei, equivalenti di delta-9-THC;
- metalli e altri elementi, nello specifico piombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagno;
- inquinanti organici persistenti alogenati, come diossine e PCB e sostanze perfluoroalchiliche;
- contaminanti da processo, quali IPA, 3-MPCD, glicidil esteri degli acidi grassi;
- altri contaminanti come i nitrati, la melammina, il perclorato.
Come spesso accade il fine ultimo delle normative è quello di raggiungere il livello di tutela della salute pubblica più alto possibile. A tal fine la nuova norma puntualizza alcuni dettagli che, come sempre, ritroviamo negli articoli della norma.
Gli articoli più interessanti del Regolamento UE 2023/915
Uno degli articoli più interessanti è sicuramente l’articolo 2 il quale puntualizza che gli alimenti, il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo, non dovrebbero essere immessi sul mercato né tal quali, né come ingredienti alimentari o come parte di alimenti composti. Allo stesso tempo, la norma esplicita che, nel caso di alimenti conformi, questi non debbano essere miscelati con altri non conformi.
L’articolo 3, invece, riguarda alimenti essiccati, diluiti e trasformati in genere. Se per questi prodotti non è specificato un proprio tenore massimo a livello dell’Unione, è necessario che gli operatori del settore alimentare comunichino alle autorità competenti i fattori specifici di concentrazione, diluizione e trasformazione. Qualora il fattore non sia comunicato o sia considerato inidoneo, è l’autorità stessa a doverlo definire sulla base delle informazioni a disposizione.
L’articolo 4 vieta la detossificazione chimica come trattamento degli alimenti, in quanto sono carenti dati tossicologici e prove scientifiche a supporto della sicurezza della procedura.
Proseguendo nella lettura del Regolamento, vediamo come l’articolo 5 fornisca alcune specifiche relative agli alimenti ancora da sottoporre a trattamento o cernita, cioè gli alimenti non direttamente destinati al consumatore finale.
Per questa specifica categoria alimentare, sottolineano che i processi di cernita e altri processi fisici hanno la capacità di ridurre il contenuto di alcuni contaminanti negli alimenti. Inoltre, è sì fondamentale tutelare la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti; tuttavia, ciò non deve creare infondati impedimenti per il commercio. A tal proposito, la normativa specifica che, qualora sia stato stabilito un tenore massimo di un contaminante per alimenti ancora da trattare prima dell’immissione sul mercato, questi possano essere immessi sul mercato qualora:
- non siano destinati al consumatore finale direttamente;
- siano conformi ai tenori stabiliti;
- siano etichettati con diciture e informazioni quali, prodotto da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico per ridurre da contaminazione da (contaminante) prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale, ecc.
Una volta sottoposti a cernita o altro trattamento fisico, gli alimenti devono essere conformi ai tenori massimi relativi all’alimento destinato al consumatore finale.
Gli articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, i semi oleosi, i prodotti derivati e i cereali” e le Deroghe all’articolo 2. Quest’ultimo, nello specifico, dettaglia le autorizzazioni per alcuni casi specifici, ad esempio:
- pesci del Mar Baltico e alcuni Paesi che li consumano;
- alcuni prodotti della pesca e carne affumicati.
ENTRATA IN VIGORE
Ricordiamo che il regolamento UE 2023/915 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi è già pienamente operativo.
Un passo fondamentale per le aziende è sicuramente quello di valutare quali dei contaminanti presenti nella norma sono effettivamente applicabili al proprio settore e di conseguenza, devono essere sottoposti ad una valutazione dei rischi oggettivi. Successivamente dovranno essere condotte valutazioni analitiche per sincerarsi del rispetto dei limiti imposti dal Regolamento UE 2023/915.