Regolamento (UE) 2025/2365: guida pratica per le aziende del packaging alimenta

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“Regolazione europea e industria del packaging”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, febbraio 2026, autore Marco Valerio Francone • 

Analisi dei requisiti ed indicazioni sulle attività operative

Il Regolamento (UE) 2025/2365, di seguito Regolamento, pubblicato il 12 novembre 2025 si inserisce nel quadro Europeo che punta al rafforzamento delle misure di tutela verso l’ambiente. Stabilisce infatti, nuovi, obblighi stringenti per prevenire le dispersioni di pellet e di plastica lungo l’intera catena di approvvigionamento, al fine di ridurre l’inquinamento da microplastiche, con particolare attenzione ai polimeri utilizzati nel packaging alimentare.

Di seguito riportiamo una breve, ma dettagliata, analisi orientata a quelle aziende del packaging alimentare che hanno piena applicabilità verso lo scopo del regolamento.

A chi si applica il Regolamento

il Regolamento (UE) 2025/2365 si applica a diversi operatori economici, ma ha delle esenzioni da un punto di vista operativo.

Fra i destinatari troviamo:

  • operatori economici che manipolano polimeri e cha hanno un volume oltre le 5 tonnellate annue di pellet;
  • gestori di aree per la pulizia del pellet;
  • operatori coinvolti nelle operazioni di riciclo;
  • vettori UE e extra-UE per il trasporto dei polimeri;
  • spedizionieri di pellet.

Oggetto e ambito di applicazione

Il Regolamento ha come obiettivo la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica in tutte le fasi della supply chain, applicandosi a tutti gli operatori economici, gestori stazioni pulizia, vettori UE/extra-UE che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente.

Obblighi generali, priorità azioni, formazione del personale

Il Regolamento pone l’attenzione sulle modalità di azione in merito alla prevenzione degli sversamenti. In particolare, impone limiti anche molto restrittivi come l’obbligo generale di zero dispersioni.

Se pensiamo ad aziende di realizzazione dei film plastici il concetto di “zero dispersione” richiede una valutazione attenta delle procedure, ma anche degli ambienti di lavoro. Questo approccio è molto interconnesso ai requisiti del Regolamento 2023/2003 sulle GMP.

Un altro concetto importante in tal senso è anche la “gerarchia” delle attività che deve avere una sequenza logica:

  • prevenzione delle fuoruscite;
  • contenimento delle fuoriuscite;
  • bonifica delle aree coinvolte.

Questa sequenza deve tenere in considerazione l’analisi dei rischi. Azioni mirate possono essere applicate in procedure SOP o attraverso il monitoraggio su dispersioni stimate.

Infine, e non meno importante, il Regolamento richiede formazione ruolo-specifica su attrezzature/procedure. Qui le aziende devono lavorare non solo su personale storico, ma soprattutto su quello “nuovo” e meno esperto.

Registrazione delle imprese coinvolte

Il Regolamento impone l’obbligo di registrazione degli operatori di impianti e vettori presso autorità nazionali (pubblica online) dichiarando se la soglia di manipolazione è superiore o inferiore a 1.500 tonnellate/anno. La notifica dovrà avvenire entro e non oltre il termine di validità ovvero entro il 17/12/2027 attraverso il portale nazionale.

Attenzione: per società multi-sito la registrazione deve essere effettuata per impianto e prevede anche un obbligo futuro di aggiornamento in caso di modifiche significative.

Piano Gestione Rischi (PGR)

Entriamo nella parte “complessa” ma anche, forse, la più bella per noi consulenti. Stiamo parlando dell’analisi e la gestione dei rischi connessi agli sversamenti. Come già anticipato il Regolamento pone l’obbligo per gli operatori coinvolti di effettuare un’analisi dei rischi che includa i seguenti fattori:

• tonnellate/anno prodotto;

• mappe dei rischi correlate alle lavorazioni;

• stima delle dispersioni;

• valutazione degli impianti e delle aree di lavoro al fine di valutare le attrezzature le procedure per la prevenzione/contenimento dei pellet e le azioni di bonifica necessarie.

Misure specifiche, stime dispersioni, registri

Un altro fattore importante del Regolamento è l’attenzione posta sulle attrezzature e procedure specifiche come, ad esempio, i filtri o coperchi, le attività di pulizia e controllo. Queste attività e strumenti devono essere commisurate alle precedenti stime di rischio effettuate con metodologia standard (la stima sulle dispersioni dovrà essere effettuata con metodologia armonizzata che dovrà essere pubblicata entro 6 mesi dalla UE). Infine, viene richiesto un registro (durata di conservazione minima 5 anni) delle stime rispetto alle tonnellate manipolate e sancisce anche che le notifiche, i PGR e i certificati relativi all’operatore, dovranno essere di pubblica consultazione. Questo fattore pone il problema dei dati sensibili che dovranno essere protetti prima della pubblicazione dei dati sopra citati.

Valutazione interna, autodichiarazione, certificazione

Come avrete ormai compreso, il Regolamento prende in esame fattori importanti a livello di gestione. In primo luogo, si fa differenza fra gli operatori attraverso il rapporto dimensione/quantità che definisce il sistema di controllo:

  • se l’operatore effettua una lavorazione <1500 t/anno può gestire il suo “bilancio produttivo” attraverso un’autodichiarazione ogni 5 anni post-piano, supportata dai documenti di registrazioni interno e richiamati nel proprio sistema di gestione e analisi dei rischi. Non vi è quindi l’onere della certificazione di terza parte;
  • se l’operatore effettua una lavorazione >=1500 t/anno vige l’obbligo di certificare il sistema attraverso Certificatori accreditati (formato unico), tale condizione sarà applicata ad esempio a PMI e grandi imprese (rinnovo 5 anni PMI, annuale grandi; esenzione EMAS se verificato).

Da notare come le aziende registrate EMAS possono essere considerate conformi se il verificatore convalida l’integrazione dei requisiti del regolamento in fase di certificazione.

Trasparenza, informazioni lungo la filiera, etichettatura

Il Regolamento prevede anche obblighi in materia di comunicazione lungo la filiera, in particolare il pellet immesso sul mercato deve recare un pittogramma di avvertenza (Allegato V) sull’imballaggio, atto a porre maggiore attenzione nelle operazioni logistiche e di utilizzo. Si porrà quindi la necessità di aggiornare le etichette degli imballaggi, le schede di sicurezza (SDS) e i documenti di trasporto con la dicitura “Dannoso per l’ambiente – evitare dispersioni” e il simbolo del triangolo con punto esclamativo.

Trasporto marittimo e misure relative ai vettori

Sono punti specifici per il trasporto: in primo luogo l’operatore dovrà, sulla base della valutazione del rischio, stabilire imballaggi di qualità volti alla prevenzione dello sversamento. In caso di trasporto via mare, dovrà valutare un eventuale stiva sottocoperta e fornire informazioni tempestive. Gli speditori devono garantire imballaggi di alta qualità e fornire informazioni specifiche al comandante della nave.

Incidenti, misure correttive, controlli, autorizzazioni

Il Regolamento prevede che le autorità possano effettuare ispezioni, anche senza preavviso, sarà quindi necessario istituire oltre a quanto sopra descritto anche un registro interno pronto per l’ispezione contenente i dati sulle dispersioni stimate e le prove della formazione del personale.

Il sito dovrà inoltre avere una procedura per la gestione e notifica immediata (entro 24h) degli incidenti (sversamenti >1 kg) e della bonifica urgente, assumendo azioni correttive sulla base del rischio.

Sanzioni per mancata ottemperanza

Il Regolamento affida agli stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni, imponendo misure effettive, proporzionate e dissuasive. Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche (es. mancata prevenzione dispersioni, assenza piano gestione rischi, incidenti non notificati >1 kg), le sanzioni includono multe pecuniarie fino al 3% del fatturato globale annuo totale dell’impresa nell’esercizio precedente, calcolato secondo metodologie standard UE.

Ulteriori misure accessorie possono comprendere sospensioni attività, revoche autorizzazioni e interdizioni temporanee per alti dirigenti, confisca pellet dispersi e obbligo bonifica ambientale immediata con costi a carico del trasgressore.

Per le persone fisiche invece possono essere erogate multe fisse proporzionate gravità (es. da 5.000 a 50.000 € per omissioni formazione/registri), possibili arresti fino a 6 mesi per recidiva grave.

Quando entra in vigore il Regolamento (UE) 2025/2365

Il Regolamento (UE) 2025/2365 entra in vigore il 16 dicembre 2025, tuttavia la sua piena applicazione è prevista per il 17 dicembre 2027.