“Analisi dei requisiti ed indicazioni sulle attività operative”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, marzo 2026, autore Marco Valerio Francone – Pt. 2 •
Regolazione europea e industria del packaging
Misure specifiche, stime dispersioni, registri
Un altro fattore importante del Regolamento è l’attenzione posta sulle attrezzature e procedure specifiche come, ad esempio, i filtri o coperchi, le attività di pulizia e controllo. Queste attività e strumenti devono essere commisurate alle precedenti stime di rischio effettuate con metodologia standard (la stima sulle dispersioni dovrà essere effettuata con metodologia armonizzata che dovrà essere pubblicata entro 6 mesi dalla UE). Infine, viene richiesto un registro (durata di conservazione minima 5 anni) delle stime rispetto alle tonnellate manipolate e sancisce anche che le notifiche, i PGR e i certificati relativi all’operatore, dovranno essere di pubblica consultazione. Questo fattore pone il problema dei dati sensibili che dovranno essere protetti prima della pubblicazione dei dati sopra citati.
Valutazione interna, autodichiarazione, certificazione
Come avrete ormai compreso, il Regolamento prende in esame fattori importanti a livello di gestione. In primo luogo, si fa differenza fra gli operatori attraverso il rapporto dimensione/quantità che definisce il sistema di controllo:
- se l’operatore effettua una lavorazione <1500 t/anno può gestire il suo “bilancio produttivo” attraverso un’autodichiarazione ogni 5 anni post-piano, supportata dai documenti di registrazioni interno e richiamati nel proprio sistema di gestione e analisi dei rischi. Non vi è quindi l’onere della certificazione di terza parte;
- se l’operatore effettua una lavorazione >=1500 t/anno vige l’obbligo di certificare il sistema attraverso Certificatori accreditati (formato unico), tale condizione sarà applicata ad esempio a PMI e grandi imprese (rinnovo 5 anni PMI, annuale grandi; esenzione EMAS se verificato).
Da notare come le aziende registrate EMAS possono essere considerate conformi se il verificatore convalida l’integrazione dei requisiti del regolamento in fase di certificazione.

Trasparenza, informazioni lungo la filiera, etichettatura
Il Regolamento prevede anche obblighi in materia di comunicazione lungo la filiera, in particolare il pellet immesso sul mercato deve recare un pittogramma di avvertenza (Allegato V) sull’imballaggio, atto a porre maggiore attenzione nelle operazioni logistiche e di utilizzo. Si porrà quindi la necessità di aggiornare le etichette degli imballaggi, le schede di sicurezza (SDS) e i documenti di trasporto con la dicitura “Dannoso per l’ambiente – evitare dispersioni” e il simbolo del triangolo con punto esclamativo.
Trasporto marittimo e misure relative ai vettori
Sono punti specifici per il trasporto: in primo luogo l’operatore dovrà, sulla base della valutazione del rischio, stabilire imballaggi di qualità volti alla prevenzione dello sversamento. In caso di trasporto via mare, dovrà valutare un eventuale stiva sottocoperta e fornire informazioni tempestive. Gli speditori devono garantire imballaggi di alta qualità e fornire informazioni specifiche al comandante della nave.
Incidenti, misure correttive, controlli, autorizzazioni
Il Regolamento prevede che le autorità possano effettuare ispezioni, anche senza preavviso, sarà quindi necessario istituire oltre a quanto sopra descritto anche un registro interno pronto per l’ispezione contenente i dati sulle dispersioni stimate e le prove della formazione del personale.
Il sito dovrà inoltre avere una procedura per la gestione e notifica immediata (entro 24h) degli incidenti (sversamenti >1 kg) e della bonifica urgente, assumendo azioni correttive sulla base del rischio.
Sanzioni per mancata ottemperanza
Il Regolamento affida agli stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni, imponendo misure effettive, proporzionate e dissuasive. Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche (es. mancata prevenzione dispersioni, assenza piano gestione rischi, incidenti non notificati >1 kg), le sanzioni includono multe pecuniarie fino al 3% del fatturato globale annuo totale dell’impresa nell’esercizio precedente, calcolato secondo metodologie standard UE.
Ulteriori misure accessorie possono comprendere sospensioni attività, revoche autorizzazioni e interdizioni temporanee per alti dirigenti, confisca pellet dispersi e obbligo bonifica ambientale immediata con costi a carico del trasgressore.
Per le persone fisiche invece possono essere erogate multe fisse proporzionate gravità (es. da 5.000 a 50.000 € per omissioni formazione/registri), possibili arresti fino a 6 mesi per recidiva grave.
Quando entra in vigore il Regolamento (UE) 2025/2365
Il Regolamento (UE) 2025/2365 entra in vigore il 16 dicembre 2025, tuttavia la sua piena applicazione è prevista per il 17 dicembre 2027.

