Verso un’economia circolare: il Decreto legislativo 116/2020

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“In vigore dal 26 settembre 2020. Importanti novità su imballaggi, etichettatura e rifiuti”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, dicembre 2020, autore Marco Valerio Francone • 

Il Decreto legislativo 116/2020 che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e introduce importanti modiche al Codice Ambientale come ad esempio l’obbligo di etichettatura ambientale per i materiali.
Vediamo assieme alcune delle principali modifiche introdotte dal Decreto legislativo 116/2020 nell’articolo seguente.
Una delle prime importanti novità del Decreto legislativo 116/2020 è il forte messaggio che il legislatore ha voluto mandare ovvero quello al contempo di evitare la produzione di rifiuti non indispensabili e quello di ridurre la produzione di rifiuti, incoraggiando invece la progettazione e la ricerca di materiali più efficienti e volti ad un concetto di riutilizzo.
Il Decreto legislativo 116/2020 spinge in modo chiaro verso un’economia circolare e verso una nuova mentalità volta al riutilizzo dei materiali. Per questo non si contempla più la sola prassi di smaltimento in discarica di un rifiuto bensì, seguendo anche le direttive contenute nel “Pacchetto economia circolare” promosso dalla UE sono incoraggiati tre principi cardine:
  • riciclo dei materiali;
  • riutilizzo dei rifiuti;
  • prevenzione dei rifiuti sul lungo periodo ovvero una forte spinta all’innovazione.
Questo approccio introduce un altro importante aspetto sottolineato dal Decreto legislativo 116/2020, ovvero quello di rendere il Produttore parte sempre più attiva nella filiera di gestione del materiale. La Responsabilità estesa del produttore (EPR) non deve più essere considerata solamente alla prima immissione del prodotto sul mercato, bensì con il Decreto legislativo 116/2020, il produttore è responsabile del materiale anche nella fase di post consumo, ovvero quando il questo diventa un rifiuto. Questa responsabilità cessa però in caso in cui il produttore conferisca un rifiuto ad un privato o ad un ente pubblico che effettua la raccolta e/o il trattamento dei rifiuti.
Prima, però, di affrontare altri tempi del Decreto legislativo 116/2020 facciamo chiarezza sul concetto di “economia circolare”. Per economia circolare o cyrcle economy si identifica un sistema economico pianificato che possiede la capacità di autosostenersi nel tempo, ovvero riesce a riutilizzare i materiali immessi per la prima volta all’interno del proprio sistema, riducendo al minimo gli sprechi.
Il concetto di economia circolare assume anche importanti caratteristiche e valori quali l’efficacia e l’efficienza nel gestire le proprie fasi dalla ricerca e progettazione dei materiali e dei processi stessi, fino alla gestione della fine vita dei prodotti, garantendo al contempo la limitazione di materiale ed energia e riducendo al minimo rifiuti e scarti.
Questi concetti sono alla base del Pacchetto di direttive emanate dalla Unione Europea e che trattano diverse tematiche:
  • Direttiva UE 2018/849(ex 2006/66/CE)
  • Direttiva UE 2018/850 (ex 1999/31/CE)
  • Direttiva UE 2018/851(ex DIR 2008/98/CE)
  • Direttiva UE 2018/852 (ex DIR 1994/62/CE)
Il nuovo Decreto legislativo 116/2020 recepisce i dettami della Direttiva UE 2018/851 sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio. In particolare si citano:
Art. 3 comma 3, lettera c) dove il decreto impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” 
Art.178-ter“Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” che definisce:
  • I ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti.
  • Gli obiettivi di gestione dei rifiuti.
  • Il sistema di comunicazione.
  • Gli oneri amministrativi.
  • Una corretta informazione dei consumatori e dei detentori di rifiuti interessati.
Art.180“Prevenzione della produzione di rifiuti” definisce i concetti preventivi da adottarsi nella gestione dei materiali e dei rifiuti, con un punto specifico anche per i rifiuti come imballaggi alimentari [Art.180 comma 2) lettera g)]. 
Per il settore alimentare, i principali obiettivi a cui auspica il Decreto legislativo 116/2020 sono:
a) promuovere e sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili
b) incoraggiare la progettazione, la fabbricazione e l’uso di
prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza   di obsolescenza programmata, […]; 
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, […];
g) riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, contribuendo così alla riduzione del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite e allo spreco alimentare (Obiettivo ONU e FAO per il 2030).
e) Incoraggiare la donazione e ridistribuzione di alimenti per il consumo umano […].
i) promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; 
l) ridurre la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; 
m) identificare i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri  e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; 
o) sviluppare e supportare campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
Art. 182-ter“Rifiuti organici e imballaggi associati” definisce i concetti preventivi da adottarsi nella gestione dei materiali e dei rifiuti organici, con un punto specifico anche per i rifiuti come imballaggi alimentari
Per il settore alimentare, i principali obiettivi a cui auspica il Decreto legislativo 116/2020 sono:
aumentare l’impegno destinato al riciclaggio e al compostaggio in tutte le fasi del processo produttivo e di utilizzo, promuovendo anche un effettivo utilizzo di quei materiali e beni ottenuti dallo stesso riciclaggio dei rifiuti organici.
Il decreto però pone delle limitazioni allo smaltimento dei rifiuti definiti organici, biodegradabili e/o compostabili. Questi infatti dovranno rispondere a precisi requisiti:
  • Certificati secondo lo standard EN 13432 (imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) o EN 14995 (altri manufatti diversi dagli imballaggi).
  • Etichettati correttamente (certificazione, identità del produttore e del certificatore, istruzioni di smaltimento per i consumatori).
  • Avere un sistema di tracciabilità (entro il 31 dicembre 2023) per distinguerli dagli altri rifiuti convenzionali negli impianti di selezione dei rifiuti.
Come si vede dai molti riferimenti al mondo alimentare anche gli imballaggi alimentari sono oggetto di attenzione da parte del Decreto legislativo 116/2020 che vi dedica appunto una sezione specifica. In questo caso, le finalità sono la promozione di una politica che limita la produzione di rifiuti di imballaggi, incentivando un approccio volto al riutilizzo e il riciclo per ridurre il loro smaltimento.

A questo punto cerchiamo di fare chiarezza con alcune risposte a domande che, sovente, ci vengono poste da clienti e lettori:

A chi si rivolge l’obbligo di etichettatura ai sensi del Decreto legislativo 116/2020?
L’obbligo di etichettatura delle confezioni è relativo ai produttori anche se è passibile di sanzione chiunque immetta sul mercato imballaggi che non riportano i requisiti di etichettatura.
Ad esempio il soggetto che sviluppa il packaging (compresa la parte grafica o il design) è soggetto a valutare le disposizioni in merito all’etichettatura, le quali saranno poi apposte sull’imballaggio finito da chi ha l’onere di realizzarlo.
n pratica sia chi valuta/realizza la grafica o design finale dell’imballaggio destinato al consumatore, sia chi poi le realizza o assembla sono chiamati in causa sul valutare l’obbligo di etichettatura.

Anche i prodotti che non sono imballaggi come ad esempio budelli per salumi, le posate ecc.. rientrano nell’obbligo di etichettatura?
NO, questi materiali non sono riconducibili ad imballaggi e quindi non devono riportare gli obblighi presiti dal Decreto legislativo 116/2020.

Quali sono quindi gli imballaggi che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 116/2020?
Essendo il Decreto legislativo 116/2020 una norma attuativa di carattere nazionale, si applica in primo luogo ai soli imballaggi destinati al mercato nazionale.
In secondo luogo, il Decreto fa riferimento ai soli imballi destinati al consumo (B2C) e quindi ad esempio non rientrano negli obblighi di etichettatura gli imballaggi per il trasporto, poiché adibiti esclusivamente all’ambito commerciale e industriale e non alla vendita al consumatore finale (B2B).

Quando entra in vigore l’obbligo di etichettatura?
L’applicazione del Decreto legislativo 116/2020 è già in corso, a partire dal 26 settembre 2020 gli imballaggi che ricadono nel campo di applicazione, devono riportare le specifiche di etichettatura.
Il Decreto inoltre non consente periodi transitori o di proroga.

L’etichettatura è obbligatoria su ciascuna componente della stessa unità di vendita?
In caso di imballaggi costituiti da diverse componenti separabili e che costituiscono però una singola unità vendita (es. cassa delle bottiglie di acque o per le monoporzioni di cioccolatini), l’obbligo di etichettatura ambientale ai sensi del Decreto legislativo 116/2020, può essere apposto o singolarmente sulle specifiche componenti, o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Sono già previste sanzioni per il mancato obbligo di etichettatura?
SI, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie variabili fra un minimo di 5.200,00€ euro ed un massimo di 40.000,00 euro€ (Rig.to Art. 261 comma 3).

È obbligatorio inserire nell’etichetta ambientale il logo dell’omino che smaltisce l’imballaggio nel cestino (logo “non disperdere”)?
NO, non è obbligatorio, questo logo è un’informazione volontaria utilizzato negli imballaggi ad uso alimentare. Il suddetto logo è stato abrogato dal 1989 e quindi la sua apposizione è di natura facoltativa seppur rappresenta ancora oggi un’indicazione ben recepita dal consumatore.

È obbligatorio apporre l’etichettatura sull’imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)?
È possibile utilizzare canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta.
Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua (Fonte CONAI).

È possibile comunicare la biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio sull’etichetta ambientale?
Qui è necessaria una considerazione molto importante ovvero che il dichiarare un imballaggio biodegradabile e compostabile significa che esso rispetta un preciso protocollo imposto dalla norma tecnica UNI EN ISO 13432:2002.
Tale asserzione deve essere comunicata nel rispetto della normativa UNI EN ISO 14021.
Attenzione inoltre agli imballaggi di legno e carta che risultano per loro natura di origine naturale, risultano quindi già biodegradabili e compostabili, in questi casi una comunicazione specifica potrebbe essere forviante per il consumatore.