“I paletti normativi e come dimostrare la propria conformità”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, giugno 2018, autore Marco Valerio Francone •
La certificazione MOCA viene sempre maggiormente nominata nel settore degli imballaggi ad uso alimentare o M.O.C.A., ma la certificazione MOCA che cosa è in realtà e soprattutto esiste davvero?
In questo articolo proveremo a fare chiarezza sull’importante tema degli imballaggi alimentari e delle loro caratteristiche in termini di sicurezza igienico-sanitaria e caratteristiche chimico-fisiche.
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Il settore alimentare e soprattutto le aziende produttrici di alimenti sono ormai consapevoli dell’importanza degli imballaggi ad uso alimentare o MOCA.
Gli imballaggi ad uso alimentare sono infatti uno degli elementi che determinano in modo significativo la shelf life dell’alimento lungo il suo percorso distributivo e di vendita.
Cosa sono i MOCA
La volontà e la necessità di operare in conformità rispetto alla normativa cogente sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, rappresenta un’esigenza primaria sia per i produttori diretti che per i trasformatori e/o utilizzatori.
La tendenza però è quella di considerare i MOCA solo come elemento di packaging del prodotto, trascurando invece tutte quelle componenti che servono per realizzarlo. Nei MOCA infatti ricadono anche e soprattutto i macchinari e le apparecchiature per la lavorazione, la preparazione, la conservazione e la somministrazione degli alimenti. Se analizziamo le bevande anche silos, cisterne, serbatori non dimenticando l’ultima fase di distribuzione, automatica in questo caso, che sono le macchine da caffè, le vending machine, ecc.
Anche i materiali necessari alla distribuzione o alla vendita di acqua per il consumo umano dopo il punto di erogazione sono da considerarsi MOCA come, ad esempio se pensiamo al caffè, i raccordi fra rete idrica e impianto di produzione del caffè (la macchina del caffè stessa).
Tuttavia se parliamo del concetto di compliance normativa non sempre si ha la corretta conoscenza sulla normativa sui MOCA sia essa cogente che volontaria.
La conformità dei MOCA rispetto alla propria posizione nella filiera
Per comprendere il settore delle compliance normativa relativa ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, è utile fare una prima distinzione fra “certificazione” e “ispezione”.
Una certificazione – fonte ACCREADIA – è un processo che mira a definire, sulla base di una specifica tecnica, che tutte le caratteristiche siano assicurate (certificate). Si tratta quindi di percorso fatto verso uno specifico prodotto o servizio.
Si parla invece di ispezione – fonte ACCREADIA – quando vogliamo definire un esame di un progetto di un prodotto, servizio, processo, impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.
A seguito di queste definizioni e facendo le dovute ricerche nel campo delle certificazioni per materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, non troviamo nessun riscontro ufficiale e/o accreditato. Di fatto, quindi, non esiste una “certificazione MOCA” se non su base volontaria. Possiamo però adoperare un approccio “ispettivo” che dimostri che il MOCA sia conforme alla propria filiera e alle norme che questa prescrive.
Le norme che regolano il settore
Possiamo distinguere due macro categorie di normative che interessano sia verticalmente che trasversalmente il settore degli imballaggi a contatto con gli alimenti.
Come di consueto la priorità è dettata dalla normativa cogente, ovvero quella direttamente applicabile al settore e che è l’oggetto delle ispezioni da parte degli OdC ufficiali. Le normative MOCA ai quali gli operatori sono tenuti ad ottemperare sono sia di carattere comunitario che nazionale, senza tralasciare nel caso di vendita verso paesi extra UE, anche delle normative applicabili al paese destinatario.
Le principali norme che regolano il settore MOCA nell’Unione Europea sono quindi:
– Regolamento CE 852/2004 (capitolo X) del 29 aprile 2004 riguardante l’igiene degli alimenti;
– Regolamento CE 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– Regolamento CE 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
– D.P.R. 777/82 del 23 agosto 1982 relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– D.M. 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o con sostanze d’uso personale;
– Direttiva 2006/42/CE (allegato I) del 17 maggio 2006 relativa alle macchine.
In merito poi alle plastiche si citano fra le più importanti:
– Regolamento UE 10/2011 del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– Regolamento UE 1895/2005 del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari;
– Regolamento UE 282/2008 del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;
– Regolamento CE 450/2009 del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
– Regolamento UE 1282/2011 del 28 novembre 2011 modifiche al regolamento (UE) n. 10/2011.
In questa sede non si citeranno altri regolamenti verticali ma è doveroso ricordare che il settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti è esteso anche ai materiali in carta e cartone, cellulosa, ceramica, vetro, gomma, acciai e materiali metallici, quali anche e soprattutto le macchine e linee dove il prodotto viene a contatto, legno e fibre di tessuto.
La conformità dei materiali a venire a contatto con gli alimenti è quindi un percorso che si basa principalmente sulla conoscenza della norma cogente applicata al proprio e prodotto e processo, e sull’analisi dei pericoli interno effettuato sulla logica del sistema HACCP (definizione della GMP – Good Manufacturing Practices – secondo il Regolamento CE 2023/2006).
A corredo delle normative cogenti sia generali che verticali, nascono gli standard privati e le certificazioni volontarie. Queste norme che si inseriscono in un contesto di volontarierà sono spesso ottenute dalle aziende che producono o commercializzano MOCA, al fine di tutelare la GDO e/o innalzare il valore personale percepito dal mercato.
Fra le più conosciute e richieste troviamo:
- Certificazione BRC Packaging
- Certificazione IFS Packsecure 1.1
- Standard Auditone
- FSSC 22000
L’insieme di questi regolamenti sia cogenti che volontari portano a dichiarare che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti e realizzati dall’aziende in oggetto, sono CONFORMI alle norme e agli standard considerati.
Se analizziamo la normativa cogente la conformità si traduce nel rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’allegato IV del Regolamento UE 10/2001, che deve essere specifica per materiale (e lotto) e che deve essere supportata da analisi di conferma, ovvero il rispetto dei limiti di migrazione globale e specifica, se applicabili, calcolati in specifici condizioni di prova e con simulanti appropriati.
Nel caso invece degli standard privati, il rispetto dei requisiti della norma viene sancito dal rilascio da parte di un ente terzo accreditato, del certificato di conformità che potrà essere utilizzato come strumento commerciale.
Come dimostrare la conformità dei propri MOCA
La capacità di una azienda, sia essa un produttore diretto che un utilizzatore o distributore, si basa su 4 canoni normativi principali:
1. Obbligo di disporre e operare nel rispetto dei sistemi di assicurazione della qualità e della sicurezza del prodotto, al fine di tutelale il consumatore e garantirne la salute;
2. Redigere, disporre e fornire le dichiarazioni di conformità dei materiali e oggetti destinati al contatto alimentare, lungo la filiera;
3. Mantenere attivo ed in piena efficienza un sistema di rintracciabilità e tracciabilità dei MOCA e dei loro componenti, mediante una loro corretta identificazione ed etichettatura, al fine di assicurare sempre la possibilità di comunicare eventuali allerte e/o problematiche lungo la filiera;
4. Disporre in ogni momento e con sistemi efficaci, di tutta la documentazione attestante il rispetto della normativa cogente relativa ai MOCA.