Etichette: novità all’orizzonte

0
739

“Torna l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento”

 NOTIZIARIO TORREFATTORI, ottobre 2017, autore Susanna de Mottoni • 

Etichetta, si cambia di nuovo! Lo stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari dovrà essere nuovamente indicato in etichetta. Lo prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 15 settembre scorso.
Un ritorno al passato: la legge italiana (D.Lgs n. 109/1992) già prevedeva tale obbligo, ma era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 entrato in vigore il 13 dicembre 2014.
Il nuovo provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio. Le novità, quindi, dovrebbero diventare effettive a fine marzo 2018.
L’obiettivo è garantire sia una corretta e completa informazione al consumatore, che una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
La normativa europea attualmente in vigore prevede, infatti, che il produttore sia tenuto a indicare in etichetta solamente il responsabile legale del marchio. Un’indicazione che non permette di identificare esattamente la fabbrica nel quale è stato elaborato il prodotto. In tal senso, quindi, il provvedimento mira a fare un passo avanti in termini di trasparenza e chiarezza dell’informazione verso il consumatore.
Non solo, responsabile per il controllo e l’applicazione delle eventuali sanzioni, semplificate e rafforzate, sarà l’Ispettorato repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole.
Un aspetto molto dibattuto del decreto, e su cui ha puntato il dito Federalimentare, riguarda l’ambito di applicazione. L’obbligo, infatti, riguarda solo chi produce e confeziona in Italia, ma esclude gli operatori con stabilimento all’estero ma commercialmente operanti anche in Italia. Un passaggio che pare in contrasto con i principi del mercato unico europeo.


Il provvedimento
È il decreto legislativo “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”. Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 44 del 15 settembre 2017.


Cos’è un decreto legislativo
Un atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il decreto legislativo, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione (art. 76 Costituzione).


Quando entra in vigore
In questo caso specifico, il decreto prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per permettere lo smaltimento delle “vecchie” etichette. Dovrebbe quindi entrare a vigore a fine marzo 2018.


Gli adempimenti
Tutti i prodotti alimentari pre-imballati dovranno indicare sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.