Il REGOLAMENTO 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR)

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Requisiti igienici per gli imballaggi riciclati

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, aprile 2026, autore Marco Valerio Francone • 

Obblighi, limiti e soluzioni tecniche per l’impiego sicuro di materiali riciclati negli imballaggi alimentari

Il Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio o più facilmente detto PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) rappresenta un importante evoluzione normativa che definisce un vero e proprio crocevia tra due esigenze apparentemente in tensione tra loro:

  1. la sostenibilità ambientale, che spinge verso l’uso di materiali riciclati e recuperati;
  2. la sicurezza igienico-sanitaria, che impone requisiti rigorosi per qualsiasi materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti.

Analizzando le due esigenze a livello di evoluzione normativa, un occhio attento avrà notato che la Commissione Europea ha progressivamente costruito un sistema di regole che tenta di conciliare queste due istanze, riconoscendo che il riciclo degli imballaggi è un obiettivo irrinunciabile dell’economia circolare, ma che tale obiettivo non può mai essere perseguito a scapito della salute del consumatore.

Il paradosso dell’igiene dell’imballaggio da rifiuti

Il Regolamento UE 2025/40 si inserisce in un percorso normativo che ha le sue radici nella Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, progressivamente aggiornata dal cosiddetto “Pacchetto economia circolare” entrato in vigore nel 2018 con le Direttive 851/2018/UE e 852/2018/UE, recepite in Italia con il D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale).

Il PPWR introduce obiettivi ambiziosi di circolarità, riciclabilità e responsabilità estesa del produttore (EPR), ma pur esplicitando in tema dell’igiene degli imballaggi non contiene, di fatto, disposizioni igieniche specifiche per l’imballaggio da rifiuti: queste restano disciplinate da un sistema normativo parallelo e complementare, incentrato sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA).

Il target di riciclo in peso per materiale specifico previsti dal Regolamento UE 2025/40:

Materiale

Obiettivo entro 2025

Obiettivo entro 2030

Plastica

50%

55%

Carta e cartone

75%

85%

Vetro

70%

75%

Alluminio

50%

60%

Metalli ferrosi

70%

80%

Legno

25%

30%

 

Tra i requisiti essenziali del sistema, la normativa stabilisce la limitazione a 100 ppm dei livelli totali di concentrazione di metalli pesanti (Piombo, Cromo VI, Cadmio, Mercurio) presenti negli imballaggi o nei loro componenti.

Il PPWR privilegia inoltre una gerarchia di intervento ben definita:

  • riutilizzo primario: l’imballaggio viene riutilizzato per lo scopo originario;
  • riciclo primario (closed loop): il materiale è riciclato nella sua forma originaria, nel rispetto delle norme di sicurezza;
  • riciclo secondario: si ottiene una forma diversa di imballaggio;
  • riciclo terziario: si ottiene un prodotto diverso dall’imballaggio originale.

Questo schema di intervento unito agli obiettivi di riciclo enunziati in tabella, tuttavia, fa espressamente salvi gli obblighi di conformità alla normativa sui materiali destinati al contatto con gli alimenti. Ciò significa che l’obbligo di aumentare il contenuto di riciclato negli imballaggi non deroga in alcun modo alle regole di sicurezza alimentare.

La linea di pensiero corretta, per un operatore che intende realizzare imballaggi da materiale recuperato è quindi quella di integrare i due livelli normativi: da un lato gli obblighi di circolarità del PPWR, dall’altro i requisiti igienici e di sicurezza alimentare del sistema MOCA. Di seguito si sviluppa questa logica in modo sistematico.

PPWR: obiettivi di riciclaggio e requisiti essenziali di fabbricazione

Il PPWR stabilisce che gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità. Tali requisiti sulle caratteristiche di fabbricazione, rimandano direttamente all’ Allegato II, Direttiva 94/62/CE, recepita nel D.Lgs. 152/2006, Allegato F.

Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da:

  • limitare volume e peso al minimo necessario per garantire un adeguato livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
  • essere concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, riducendo al minimo l’impatto ambientale;
  • garantire che la presenza di metalli nocivi e sostanze pericolose (piombo, cromo VI, cadmio, mercurio) sia limitata al minimo, con una concentrazione totale non superiore a 100 ppm negli imballaggi o nei loro componenti.

I criteri igienici per l’imballaggio da rifiuti: il sistema MOCA

Abbiamo detto che il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) fa espressamente riferimento alle disposizioni igieniche specifiche per l’imballaggio da rifiuti ma che non definisce requisiti nel dettaglio. Quando l’imballaggio recuperato è destinato al contatto con alimenti, entra quindi in vigore il sistema normativo MOCA, articolato su tre pilastri fondamentali.

Pilastro 1. Il Regolamento quadro (CE) 1935/2004: il principio di inerzia

L’Art. 3 del Regolamento (CE) 1935/2004 costituisce il principio cardine dell’intero sistema. Esso stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, compresi i materiali riciclati, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

  • a) costituire un pericolo per la salute umana;
  • b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
  • c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Questo principio si applica indistintamente a materiali vergini e riciclati, senza distinzione di tipologia. La conformità a questo articolo deve essere dimostrata attraverso una dichiarazione di conformità scritta (Art. 16, Reg. 1935/2004), corredata da documentazione appropriata da rendere disponibile alle autorità competenti.

Pilastro 2. Il Regolamento (CE) 2023/2006: le buone pratiche di fabbricazione (GMP)

Il Regolamento (CE) 2023/2006 introduce le norme sulle Good Manufacturing Practices (GMP) per tutti i materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, inclusi i materiali e oggetti riciclati impiegati in tali materiali. Il campo di applicazione copre tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Il Regolamento impone agli operatori di:

  • Art. 5 — Istituire, attuare e fare rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato;
  • Art. 6 — Istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità che comprenda il monitoraggio dell’attuazione delle GMP e identifichi misure correttive;
  • Art. 7 — Elaborare e conservare documentazione adeguata (su supporto cartaceo o elettronico) riguardante specifiche, formulazioni e processi di fabbricazione pertinenti per la conformità e la sicurezza dei materiali finiti.

È importante sottolineare che le GMP non trattano in modo specifico i requisiti di igiene in senso stretto, ma garantiscono la costanza e la controllabilità del processo produttivo, che è il presupposto per poter dimostrare la conformità igienica.

Pilastro 3. Norme verticali per materiale: le condizioni di impiego del riciclato

Le norme specifiche per materiale definiscono infine le condizioni concrete entro cui il materiale riciclato può essere utilizzato a contatto con alimenti. Fra i materiali normati verticalmente troviamo:

– plastica riciclata e Regolamento (UE) 2022/1616;

– carta e cartone riciclato: DM 21 marzo 1973 e normativa correlata;

– vetro e metalli riciclati.

I requisiti igienici del Regolamento (CE) 852/2004 per gli imballaggi

Alcuni requisiti igienici applicabili al settore degli imballaggi a contatto con alimenti sono suggeriti dal contesto normativo parallelo ovvero quello legato all’igiene alimentare.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, all’Allegato II, Capitolo X, stabilisce i requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio di prodotti alimentari. Questi requisiti si applicano agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che utilizzano gli imballaggi, inclusi quelli da materiale recuperato:

  1. i materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione;
  2. i materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione;
  3. le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti (in particolare, in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l’integrità del recipiente e la sua pulizia);
  4. i confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

Inoltre, il Reg. 852/2004 impone agli OSA di predisporre procedure basate sul sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che devono necessariamente includere la valutazione del rischio legato ai materiali di imballaggio, compresi quelli riciclati. La cessione/migrazione di sostanze nocive o tossiche all’alimento è classificata tra i rischi chimici che l’operatore deve individuare e gestire nell’ambito del proprio piano di autocontrollo.

La barriera funzionale: Uno strumento chiave per il materiale riciclato

Uno degli strumenti tecnico-normativi più rilevanti per l’utilizzo di materiali riciclati negli imballaggi alimentari è la barriera funzionale, definita come “una barriera collocata all’interno dei materiali o degli oggetti in materia plastica che impedisca o limiti la migrazione nel prodotto alimentare”.

Il concetto è richiamato esplicitamente nel Regolamento CE 282/2008 (considerando n. 8), che precisa che la plastica riciclata utilizzata dietro una barriera funzionale di plastica conforme non è soggetta alla procedura di autorizzazione prevista per la plastica riciclata a contatto diretto.

Per le materie plastiche, la migrazione di sostanze presenti nello strato esterno non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica attraverso un metodo di analisi conforme all’art. 11 del Regolamento CE 882/2004. Questo limite comprende anche i trasferimenti per controstampa (set-off). Le sostanze non autorizzate (in linea di massima) possono essere usate negli imballaggi se è presente una barriera funzionale, purché non appartengano a sostanze di comprovata o sospetta cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione.

I quattro parametri principali che influenzano le caratteristiche di una barriera funzionale sono:

  1. tipo di materiale da cui è costituito lo strato barriera;
  2. spessore del materiale barriera;
  3. tipo di sostanza che può migrare;
  4. temperatura a cui avviene la migrazione.

A questi si aggiungono il tipo di alimento (composizione e struttura) e il tempo di contatto. Per aumentare la prestazione di barriera delle poliolefine (polietilene e polipropilene), si adottano ad esempio film sottoposti a processi di rivestimento superficiale quali la laccatura o la metallizzazione.

Tutto chiaro? Forse. Di seguito allora proponiamo un breve riepilogo (elenco non esaustivo) delle principali normative per l’imballaggio da rifiuti.

Aspetto

Norma di riferimento

Requisiti essenziali di fabbricazione e igiene

Direttiva 94/62/CE, Allegato II / D.Lgs. 152/2006, Allegato F

Obiettivi di riciclaggio per materiale

Direttiva UE 2018/852 / PPWR 2025/40

Disciplina igienica imballaggi

DM 21 marzo 1973 e s.m.i.

Principio di inerzia e sicurezza alimentare

Reg. (CE) 1935/2004, Art. 3

Buone pratiche di fabbricazione (GMP)

Reg. (CE) 2023/2006

Plastica (requisiti generali)

Reg. (UE) n. 10/2011

Plastica riciclata (processo autorizzazione)

Reg. (CE) n. 282/2008; Reg. (UE) n. 2022/1616

PET riciclato (bottiglie/vaschette)

DM 18/05/2010 n. 113

Cassette ortofrutta in plastica riciclata

DM 12/12/2007 n. 270

Carta e cartone riciclati

DM 21 marzo 1973 e s.m.i.; DM 18 giugno 1979

Classificazione alimenti per prove migrazione

DM 26 aprile 1993 n. 220

Carta e cartone riciclato

DM 21 marzo 1973 e s.m.i. / DM 18 giugno 1979

Igiene degli imballaggi nella filiera alimentare

Reg. (CE) 852/2004, Allegato II, Cap. X

Dichiarazione di conformità

Reg. (CE) n. 1935/2004, art. 16

Rintracciabilità MOCA

Reg. (CE) n. 1935/2004, art. 17

Igiene confezionamento e imballaggio

Reg. (CE) n. 852/2004, Allegato II, Capitolo X

Metalli pesanti negli imballaggi

Direttiva 94/62/CE; D.Lgs. 152/2006; reg. (UE) 10/2011 (plastica)

Barriera funzionale

Direttiva 2007/19/CE; Reg. (UE) n. 10/2011