“Regolamento UE 2023/988 articolo 9 comma 11. La priorità è ottimizzare il meccanismo del mercato interno”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI,ottobre 2024, autore Marco Valerio Francone •
Oggi affrontiamo alcune questioni relative al nuovo Regolamento UE 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, del 10 maggio 2023.
Il Regolamento UE 2023/988 nasce con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori e stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.
Le domande più ricorrenti
Una delle domande che spesso riceviamo è legata a quali informazioni di contatto devono essere indicate in etichetta dal fabbricante secondo il Regolamento UE 2023/988.
In particolare, quando si parla di indirizzo elettronico, è necessario considerare l’indirizzo mail di posta elettronica oppure è sufficiente anche solo indicare l’indirizzo del sito web?
La risposta a tali domande la troviamo all’ art. 9 comma 11 del Regolamento UE 2023/988: “i fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità”.
Ma cosa significa davvero “indirizzo elettronico”?
Molti asseriscono al sito web ma non è corretto!
Per Indirizzo elettronico, la definizione ufficiale può essere trovata nell’ex art. 1 DPR 513/1997 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo:
“quell’indirizzo a cui poter inviare e dal quale poter ricevere documenti informatici”, ergo per convenzione operativa, l’indirizzo e-mail.
Se l’indirizzo e-mail non potesse o non volesse essere comunicato al consumatore?
Il Regolamento UE 2023/988 art. 9 comma 11 cita anche questo caso ovvero “o una sezione apposita del loro sito web”.
Facciamo però attenzione ad alcune considerazioni fondamentali. La prima: la congiunzione “o” che determina la possibilità di agire su due linee distinte e escludibili vicendevolmente, ergo, non possono essere usate entrambe sulla medesima confezione.
La seconda (e più importante): il fabbricante può indicare un indirizzo web ma questo non deve essere il sito aziendale che rimanda alla HOME. L’indirizzo comunicato al consumatore deve portare ad una specifica sessione o pagina web, dove quest’ultimo può inoltrare una segnalazione.
Cosa succede se il fabbricante/cliente decide di non indicare una e-mail e inserisce il sito web aziendale?
In questo caso ovvero se il cliente decide in autonomia di percorrere una strada diversa da quella indicata dal Regolamento UE 2023/988 art. 9 comma 11, il consiglio è quello di tutelarsi ossia segnalare al cliente il fatto che non sarà possibile garantire che tale decisione sia esente da possibili contestazioni da parte dell’autorità di controllo.
Ricordiamo che, per altre tipologie di requisiti, il D. Lgs 116/2020 (la norma sui codici di smaltimento dei materiali) prevede una corresponsabilità sulla correttezza delle indicazioni di legge fra fabbricante e realizzatore del bene. Tale principio potrebbe, e usiamo doverosamente il condizionale, essere applicato anche al caso specifico da parte di un’autorità di controllo particolarmente zelante.
Il Regolamento UE 2023/988 prevede anche rischi derivanti da un uso improprio?
Il Regolamento UE 2023/988 considera non tanto l’uso improprio dei prodotti, bensì gli “aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto”.
L’art. 6 rappresenta un requisito ampio dove il legislatore definisce gli aspetti (minimi) per una corretta valutazione della sicurezza del prodotto e che il sito deve considerare in modo non esaustivo.
Tuttavia è bene ricordare come già la corretta applicazione del Codex Alimentarius e di concerto il metodo HACCP e/o FSP prevede una valutazione dei potenziali rischi da utilizzo improprio all’interno della descrizione preliminare del prodotto.
Quindi, sebbene il Regolamento UE 2023/988 preveda una analisi dei rischi anche potenziali e causati dal consumatore, prima ancora deve essere presente questa valutazione all’interno come parte integrante dell’analisi dei rischi igienico-sanitari e di legalità.
Questo regolamento è stato concepito inoltre per affrontare le sfide legate alla sicurezza dei prodotti in un contesto di crescente digitalizzazione e complessità tecnologica. Tra le sue disposizioni, include la necessità di valutare non solo i rischi associati all’uso previsto dei prodotti, ma anche quelli derivanti da un uso improprio ragionevolmente prevedibile da parte di tutti i possibili consumatori, diretti ed indiretti.
L’approccio che il legislatore vuole trasmettere è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e a ridurre il numero di prodotti pericolosi sul mercato europeo.
Un esempio lo troviamo sempre all’art. 6, comma e) e soprattutto comma f) lettera ii), in questo caso il Regolamento UE 2023/988 specifica chiaramente la sua natura:
- “in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza”. (art. 6, comma e))
- “l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare […] pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi”. (comma f) lettera ii))
È possibile delegare il ruolo di rappresentante autorizzato per i compiti amministrativi previsti dal Regolamento UE 2023/988?
Il Regolamento UE 2023/988 definisce il “rappresentante autorizzato” come una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto. Questo mandato autorizza il primo a operare per conto del secondo in relazione a determinati compiti riguardanti gli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento stesso.
I compiti del rappresentante autorizzato includono:
- fornire documentazione alle autorità competenti;
- informare il fabbricante sui prodotti pericolosi;
- notificare le azioni intraprese;
- cooperare con le autorità per garantire la conformità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
Facendo le dovute premesse, una società può essere nominata ufficialmente “rappresentante autorizzato” pur non essendo il fabbricante; tuttavia, si espone a oneri che devono essere preventivamente concordati e accettati dalle rispettive parti. Da notare come il ruolo di “rappresentante autorizzato” non esclude il fabbricante dalle responsabilità di corretta realizzazione del prodotto e quindi anche e soprattutto dall’immissione in mercato del prodotto in termini di sicurezza.