La Direttiva 2020/2184/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

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“Entrata in vigore il 12 gennaio 2021. I punti fondamentali da tener presente”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, marzo 2021, autore Marco Valerio Francone • 

La qualità delle acque non è un argomento nuovo soprattutto nel mondo della torrefazione dove spesso l’acqua, che rappresenta l’ingrediente predominante del caffè, rappresenta anche un parametro fondamentale per la sua qualità ed il suo apprezzamento.
La qualità delle acque destinate al consumo umano a livello UE è stata normata nel lontano 1998 dalla direttiva 98/83/CE che negli anni ha subito modifiche anche di rilievo.
Per questo motivo, si è reso necessario valutare una sua totale riemissione al fine di renderla maggiormente adatta ai contesti moderni nonché includervi anche le ultime necessarie modifiche.
La nuova Direttiva 2020/2184, pubblicata il 20 dicembre, oltre a sancire il principio di base della vecchia Direttiva 98/83/CE, ovvero quello di proteggere la salute umana dagli effetti negativi potenzialmente causati dalla contaminazione delle acque, nonché garantirne la salubrità, pone in essere un nuovo importante fattore ovvero quello di migliorare l’accesso delle acque destinate al consumo umano.

Ma cosa si intende per acque destinate al consumo umano?
Nella nuova Direttiva 2020/2184 troviamo che tali acque sono “tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, uso culinario per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”. E ancora “tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano”.
Questa definizione copre di fatto tutti i possibili usi delle acque destinate al consumo umano e, quindi, anche quelle destinate alla ristorazione collettiva, compresi bar e ristoranti dove il caffè rappresenta un elemento commerciale imprescindibile.
Restano escluse dalla Direttiva 2020/2184 le acque minerali naturali riconosciute ai sensi della direttiva 2009/54/CE o le acque considerate medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE.
Resta, inoltre, in essere la possibilità da parte degli Stati membri di esentare le acque destinate a usi per i quali la sua qualità non incide sulla salute dei consumatori, nonché quelle provenienti da una singola fonte, che ne eroghi meno di 10m3 al giorno o a meno di 50 persone.

Al fine di essere conformi alla Direttiva 2020/2184, le acque destinate al consumo umano devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

1)    non devono contenere microrganismi, parassiti o sostanze di qualunque genere che possano rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

2)   devono soddisfare i requisiti riportati nell’allegato I della direttiva.

L’allegato I descrive le prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, dividendo i parametri in:

  • Microbiologici (Enterococchi intestinali ed Escherichia coli).
  • Chimici (es. bisfenolo A, Cadmio, Clorite, Nichel, Nitriti e Nitrati, PFAS, IPA, ecc.).
  • Indicatori (es. alluminio, cloruro, colore, odore, batteri coliformi, ecc.).
  • Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (Legionella e Piombo).

I valori di parametro microbiologici e chimici fissati devono essere soddisfatti per le acque destinate al consumo umano nei seguenti punti:

  • se la fornitura avviene tramite rete di distribuzione, i parametri vanno verificati nel punto in cui le acque fuoriescono dai rubinetti;
  • se avviene tramite cisterna, nel punto in cui fuoriescono da essa;
  • se confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto di confezionamento e, per quelle utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto di utilizzo.

 

Approccio basato sul rischio

La direttiva evidenzia come l’impegno degli Stati membri debba far sì che la fornitura, il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano siano basati sul rischio, con un approccio che copra l’intera catena di approvvigionamento, a partire dal bacino idrografico, fino alla distribuzione.
L’approccio basato sul rischio implica che debba essere eseguita una valutazione del rischio per:

  • i punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano nei bacini idrografici;
  • i sistemi di fornitura fino al punto di erogazione, da parte dei fornitori d’acqua;
  • i sistemi di distribuzione domestici.

Per ognuno dei punti elencati sopra, la direttiva elenca gli elementi minimi che devono essere analizzati.

Un’ulteriore novità è costituita dalla necessità di menzionare chiaramente i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano, in particolare per gli impianti (nuovi o riparati), impianti per il trattamento, per lo stoccaggio o la distribuzione delle acque.
Questi particolari devono essere progettati e realizzati specificamente per non: 

  • compromettere la tutela della salute umana;
  • alterare colore, odore o sapore dell’acqua;
  • favorire la crescita microbica;
  • causare il rilascio di contaminanti a livelli superiori del necessario.

La Direttiva è entrata in vigore il 12 gennaio 2021, dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli Stati membri attraverso i propri organi effettori (es. le ATS in Italia) dovranno vigilare al fine di garantire un monitoraggio costante della qualità delle acque destinate al consumo umano e verificare che soddisfino i requisiti della presente direttiva.