“Decreto legislativo n. 2023/18 del 23 febbraio 2023. Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184. Cambiano le regole per valutazione e controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, aprile 2023, autore Marco Valerio Francone •
Il decreto legislativo n.2023/18 del 23 febbraio 2023 introduce importanti variazioni nella modalità, frequenza e attuazione dei controlli da eseguirsi sulla potabilità delle acque. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali modifiche introdotte. Tutti i testi completi e relativi allegati sono consultabili su Normativa Alimentare®.
La Direttiva (UE) 2020/2184
Tutto inizia dalla direttiva UE del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano che invita gli stati membri a recepire le indicazioni in merito ad un nuovo sistema di controllo che ponga come primo elemento la valutazione dei rischi.
Al suo Art 21 si citano, infatti, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti […] mediante l’istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), […];
b) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabile e controllo […] su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari […];
c) attribuire all’Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell’approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), […];
d) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l’accesso all’acqua […];
e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 […];
Il Decreto Legislativo n. 2024/18
Oltre al corpo della norma, il Decreto Legislativo n.2024/18 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano introduce una serie di allegati importanti al fine della sua corretta applicazione. Fra i maggiori in termini di importanza:
Allegato I
Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano: sono indicati i parametri di analisi sia microbiologici che chimici.
Allegato II
Controllo e Monitoraggio: fra i vari paragrafi citiamo alcuni di maggior rilievo, tra i quali il n. 3 e 4.
Paragrafo 2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti: a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni; […].
Paragrafo 3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o una loro combinazione: a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo; c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; d) ispezioni dell’area di prelievo delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, […]
Paragrafo 4. I programmi di controllo riguardano: a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano; b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento; c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile; d) le reti di distribuzione interna; e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; f) le acque confezionate; g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari […]; h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile […]; i) ogni altra circostanza rilevante per la qualità delle acque destinate al consumo umano; j) l’efficacia della disinfezione, ove applicata, […];
Parte B
1. Parametri e frequenze di campionamento: stabilisce, invece, due gruppi di parametri per il campionamento a cui sottoporre le acque destinate al consumo umano (Gruppo A e Gruppo B).
2. Frequenza di campionamento: tale valore si basa sull’analisi dei rischi e non solo su una frequenza minima stabilita.
Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura: in questa sessione viene considerato l’analisi dei rischi come strumento di indagine sui reali parametri da considerarsi nel monitoraggio nonché le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento: la sessione D definisce invece le zone e i punti in cui devono essere effettuati i campionamenti specificando che “[…] nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo”.
Allegato III
Specifiche per l’analisi dei parametri: sono definite le metodiche di analisi da utilizzarsi per i vari parametri.
Allegato IV
Informazioni al pubblico: ovvero quelli che sono gli obblighi da parte del gestore verso i consumatori, che possono per altro avere accesso in modalità online, di facile utilizzo e personalizzata. I consumatori possono inoltre ottenere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.
Allegato V
Campo di esclusione: ovvero l’identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto.
Allegato VI
Piano per la sicurezza dell’acqua (PSA): Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto.
Allegato VII
Informazioni ambientali ai fini della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
Allegato VIII
Classi di strutture prioritarie: ovvero la classificazione di quelle strutture che necessitano di un’applicazione prioritaria del Decreto.
Allegato IX
Requisiti dei reagenti chimici e materiali filtranti.
Entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/2023
Il Decreto Legislativo n 2023/18 del 23 febbraio 2023 è entrato in vigore in data 21 marzo 2023.