Nuovo Regolamento UE 2024/1756 sui contaminanti alimentari

0
405

“Maggiore flessibilità e rafforzo dei controlli. La ricerca scientifica ha portato ad un costante miglioramento della salute del consumatore”

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, settembre 2024, autore Marco Valerio Francone • 

Il Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione, pubblicato il 25 giugno 2024, modifica e rettifica il precedente Regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti.
Questo nuovo Regolamento (UE) 2024/1756 introduce di fatto alcuni cambiamenti significativi rispetto al vecchio, soprattutto in merito a parametri per la sicurezza alimentare.
Da notare come già il REGOLAMENTO (UE) 2023/915 del 25 aprile 2023 fosse già stato un importante elemento di innovazione in merito la controllo dei contaminanti prodotti alimentari, aveva infatti abrogato il regolamento (CE) n. 1881/2006 dopo oltre 15 anni.
Questo nuovo regolamento che va ad aggiornare alcuni di questi limiti relativi a determinati contaminanti è frutto della continua ricerca scientifica che porta ad un costante miglioramento della salute del consumatore.

Principali differenze con il Regolamento 2023/915
1. Ambito di Applicazione Ampliato: il nuovo regolamento 2024/1756 estende il suo ambito di applicazione, includendo una gamma più ampia di contaminanti alimentari rispetto al precedente 2023/915. Questa espansione mira a fornire una tutela più completa della salute dei consumatori.
2. Limiti Massimi Rivisti: il regolamento 2024/1756 rivede e aggiorna i tenori massimi consentiti per diversi contaminanti alimentari, adeguandoli ai più recenti sviluppi scientifici e alle valutazioni del rischio. Alcuni limiti sono stati abbassati, mentre altri sono stati innalzati in base alle nuove evidenze.
3. Maggiore Flessibilità: il nuovo regolamento introduce una maggiore flessibilità nelle procedure, consentendo alla Commissione di modificare più rapidamente i limiti massimi in risposta a nuove informazioni scientifiche o a situazioni di emergenza. Questo permetterà di adattare più prontamente le norme alle esigenze in continua evoluzione.
4. Rafforzamento dei Controlli: il regolamento 2024/1756 prevede un potenziamento dei controlli ufficiali e delle attività di monitoraggio da parte delle autorità competenti degli Stati membri, al fine di garantire un’applicazione più efficace delle nuove disposizioni.

Principali novità del Regolamento 2024/1756
1. Ampliamento dell’Elenco di Contaminanti: il nuovo regolamento aggiunge diversi nuovi contaminanti all’elenco, tra cui alcuni composti organici persistenti (POP), metalli pesanti e micotossine, con l’obiettivo di affrontare in modo più esaustivo le problematiche legate alla sicurezza alimentare.
2. Limiti Massimi Più Restrittivi: per alcuni contaminanti, come il piombo e il cadmio, i nuovi limiti massimi consentiti sono stati ulteriormente ridotti rispetto al precedente regolamento, in linea con le più recenti valutazioni del rischio e le raccomandazioni degli organismi scientifici.
3. Deroghe e Tolleranze Limitate: il regolamento 2024/1756 prevede una riduzione delle deroghe e delle tolleranze concesse per il superamento dei limiti massimi, rendendo le norme più stringenti e la loro applicazione più uniforme in tutta l’Unione Europea.
4. Maggiore Trasparenza e Coinvolgimento degli Stakeholder: il nuovo regolamento introduce meccanismi di consultazione pubblica e di coinvolgimento degli operatori del settore alimentare e delle organizzazioni di consumatori, al fine di garantire una maggiore trasparenza e un processo decisionale più inclusivo.
5. Sanzioni e Misure di Enforcement Rafforzate: il regolamento 2024/1756 prevede l’inasprimento delle sanzioni e l’adozione di misure di enforcement più incisive da parte delle autorità nazionali, per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni e scoraggiare eventuali violazioni.

Focus sul mondo Caffè del Regolamento 2024/1756
Considerando meglio gli aspetti che possono interessare il mondo del caffè e della torrefazione ci concentriamo sui principali contaminanti che rivestono importanza sia come materie prime che prodotti trasformati.

Ocratossina A:
facciamo un passo indietro verso il regolamento (UE) 2023/915, al suo allegato I, punto 1.2.10 troviamo stabilito «un tenore massimo per i prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti elencati in altre voci e per i cereali immessi sul mercato per il consumatore finale».
Tuttavia questo punto non risulta del tutto chiaro, in particolare la questione è sulla dicitura «immessi sul mercato per il consumatore finale».
Il regolamento infatti si riferisce a prodotti derivati da chicchi di cereali NON TRASFORMATI, il che suggerisce l’applicazione del limite verso il chicco di caffè crudo, aspetto che non si verifica nel normale mercato B2C dove il chicco subisce una sostanziale trasformazione con i processi di tostature e/o macinazione.
Il valore per l’Ocratossina A tuttavia è ben chiarito anche per questa categoria di prodotti (quindi per il mercato B2C) al punto 1.2.14: valore massimo ammissibile di Ocratossina A = 3,0mg/kg e per caffè istantaneo solubile (Punto 1.2.15): Ocratossina A = 5,0mg/kg.

IPA (Idrocarburi policiclici aromatici):
vediamo ancora il regolamento (UE) 2023/915, anche in questo caso vi è una singolarità ovvero il parametro è normato per tutti quei prodotti finemente macinati di origine vegetale, atti alla produzione di bevande (vedi punto 5.1.2 «Alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, Alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, […]»).
Tuttavia, alcuni studi analitici disponibili nonché alcune metodologie di produzione hanno dimostrato la presenza di iva in quantità trascurabili all’interno del caffè istantaneo solubile.
Facendo riferimento al punto 5.1.2, campo «osservazioni» troviamo che il caffè istantaneo solubile rimane escluso dal campo di applicazione degli IPA appunto.

Conclusioni
In sintesi, il Regolamento (UE) 2024/1756 rappresenta un significativo aggiornamento della normativa europea sui contaminanti alimentari, ampliando il suo campo di applicazione, rivedendo i limiti massimi, introducendo maggiore flessibilità e rafforzando i controlli e le misure di enforcement.
Queste modifiche mirano a garantire un livello di protezione più elevato per la salute dei consumatori, in linea con gli sviluppi scientifici e le esigenze di un mercato alimentare in continua evoluzione.
In merito al prodotto “caffè” tuttavia il nuovo regolamento non ha introdotto significative variazioni, resta quindi come riferimento per la categoria il regolamento (UE) 2023/915.