Reati agroalimentari, D. Lgs. 231/2001 e compliance integrata di prodotto

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Spunti per il comparto del caffè tra tracciabilità, EUDR e PPWR

• NOTIZIARIO TORREFATTORI, luglio 2026, autore Avv. Helen Musca • 

Tracciabilità, comunicazione di prodotto e controlli di filiera alla luce della riforma agroalimentare

Il 29 maggio 2026 è entrata in vigore la L. n. 75/2026, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. La riforma ha rafforzato il presidio penalistico in materia agroalimentare e ha inciso sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001.

L’intervento non riguarda solo le grandi filiere agroalimentari, ma assume rilievo anche per le imprese che operano nella trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione di alimenti e bevande. Il comparto del caffè è particolarmente interessato, caratterizzandosi per materie prime di provenienza internazionale, fornitori esteri, documentazione di filiera, dichiarazioni commerciali, packaging e informazioni rivolte al consumatore.

Sul piano penalistico, la riforma ha introdotto i reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.). È stato poi modificato l’art. 517-quater c.p., in materia di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, con estensione del presidio penale anche a condotte quali importazione, esportazione, trasporto, detenzione per la vendita e messa in circolazione di prodotti DOP/IGP contraffatti o alterati.

La riforma ha anche inciso sull’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001: l’art. 517-quater c.p. continua a rilevare ai fini 231 nella sua formulazione aggiornata, mentre i nuovi reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci assumono rilievo per l’ente solo quando ricorre l’aggravante prevista dall’art. 517-octies, 4° comma, c.p.

A venire in rilievo sono quindi le condotte realizzate, fuori dai casi associativi, con più operazioni e mediante mezzi e attività continuative organizzate: la dimensione generalmente ricondotta alla c.d. “agropirateria”.

La frode alimentare anticipa la tutela rispetto alla sola vendita finale: rilevano oggi condotte lungo la filiera aventi ad oggetto alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito.

Il commercio con segni mendaci riguarda invece l’utilizzo di segni distintivi, indicazioni, elementi figurativi o comunicazioni false o ingannevoli, idonee a indurre in errore il compratore sulle caratteristiche del prodotto o dei suoi ingredienti.

Per gli operatori del comparto del caffè, la ricaduta pratica è che il rischio penale e 231 non può essere valutato guardando solo al prodotto finito, poiché assume rilievo l’intero processo attraverso cui si forma, viene verificata e comunicata l’identità del prodotto: ciò significa verificare la coerenza tra la provenienza del caffè, l’identificazione dei fornitori, la documentazione contrattuale e tecnica, la tracciabilità interna, le certificazioni ricevute e le informazioni riportate su confezioni, siti o materiali promozionali.

Il tema si inserisce in un quadro europeo nel quale prodotto, filiera e packaging, sono sempre più oggetto di obblighi di controllo, documentazione e verifica. Il Reg. UE 2023/1115, infatti, include il caffè tra le materie prime interessate dall’EUDR e richiede agli operatori di dimostrare che i prodotti immessi sul mercato dell’Unione o esportati siano a deforestazione zero e conformi alla legislazione pertinente del Paese di produzione. Ciò comporta la raccolta e gestione di dati su origine, geolocalizzazione, fornitori, rischio Paese, legalità della produzione e dichiarazioni di due diligence.

Il PPWR Reg. UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio incide, invece, su progettazione del packaging, composizione dei materiali, riciclabilità, informazioni ambientali e gestione del ciclo di vita. Il packaging non è più solo uno strumento commerciale o identitario del brand, ma diventa parte del sistema documentale e regolatorio del prodotto.

È qui che il concetto di compliance integrata assume rilievo concreto: la riforma dei reati agroalimentari, la compliance 231, l’EUDR e il PPWR, pur appartenendo ad ambiti normativi diversi, richiedono alle imprese di governare in modo coerente dati, documenti e dichiarazioni che accompagnano il prodotto lungo la filiera. Origine delle materie prime, evidenze raccolte dai fornitori, tracciabilità, caratteristiche dichiarate, informazioni ambientali e packaging non sono profili da gestire separatamente, ma componenti di un sistema unitario di controllo e responsabilità.

In tale prospettiva, la predisposizione o l’aggiornamento del Modello 231 possono rappresentare l’occasione per una verifica più ampia dei presidi interni: non solo per adeguarsi alla nuova riforma penale, ma anche per assicurare che ciò che l’impresa seleziona, documenta, confeziona e immette sul mercato, sia supportato da processi solidi, responsabilità chiare e informazioni coerenti lungo l’intera filiera, controlli che, a cascata, impattano sui sempre più connessi standard di compliance introdotti e sviluppati dall’Unione Europea.