Gli operatori che commercializzano esclusivamente bustine di zucchero di peso inferiore ai 10 grammi sono esonerati dall’obbligo del registro di carico/scarico.
Ciò è previsto dall’articolo 60 della Legge nr. 230 del 12 dicembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 28 dicembre 2016.
Il citato provvedimento entrerà in vigore il 12 gennaio 2017 e per la sua totale applicazione verranno emanati i previsti decreti attuativi.
Eliminato anche per i grossisti
Nessuna novità per quanto riguarda la commercializzazione dello zucchero in bustine di peso massimo di 10 grammi.
Con l’art. 60 della legge 238 del 12 dicembre 2016 (G.U. n. 302 del 28 dicembre 2016) erano stati esentati dalla tenuta del registro di carico/scarico coloro che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.
Ora, dopo l’intervento della Federgrossisti presso i competenti ministeri, si è ottenuto il risultato della abolizione definitiva del registro di carico/scarico delle sostanze zuccherine anche per tutto il comparto dell’ingrosso, restando solo a carico dei produttori e degli importatori.
È quanto sancito dalla Legge n.12 dell’11 febbraio 2019 del Decreto Legge 135/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, ed entrata in vigore il giorno successivo, quindi il 13 febbraio 2019.
Per doverosa informazione, si trascrive il testo integrale del provvedimento:
articolo 3, comma 1-quater,
all’articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “i produttori, gli importatori e i grossisti” sono sostituite dalle seguenti: “ i produttori e gli importatori”;
b) il comma 2 è abrogato.
Il comma 2 riguarda gli utilizzatori.
Pertanto a decorrere dal 13 febbraio 2019, per i grossisti viene abrogato il registro di carico/scarico dematerializzato delle sostanze zuccherine.
In base alle indicazioni che la Federgrossisti ha ricevuto dal Ministero delle politiche agricole, bisogna operare nel seguente modo:
a) azzerare le giacenze;
b) procedere con la chiusura del registro.
Per il punto a) vanno registrate, per ciascuna tipologia di prodotto gestita nel registro, le corrispondenti operazioni di scarico utilizzando il codice OPGE e specificando nel campo note la seguente indicazione “azzeramento giacenze per chiusura registro”.
Per il punto b) (solamente quando tutte le giacenze sono a zero), si accede al menu APPLICAZIONI del registro (posto in alto a destra); si seleziona quindi la voce CHIUSURA DEFINITIVA, specificando la data per intero ed il motivo (ESENTE TENUTA REGISTRO LEGGE 12/2019); confermare l’operazione.