“Etichettatura ambientale. Con il “Milleproroghe 2021” introdotta una deroga parziale”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, febbraio 2021, autore Marco Valerio Francone •
Ricordate il Decreto legislativo 116/2020 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio?
Il decreto 116/2020 è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e ha introdotto una importante novità al Codice Ambientale come ad esempio l’obbligo di etichettatura ambientale per i materiali.
Tuttavia questa norma ha lasciato molti dubbi interpretativi tali da portare le maggiori associazioni di categoria (prima fra tutti il CONAI) a intavolare una discussione importante con il legislatore.
Il Decreto legislativo 116/2020 a partire dal 26 settembre 2020 impone che tutti gli imballaggi che ricadono nel campo di applicazione riportino le specifiche di etichettatura.
La notizia che però ha destato maggiore scalpore e difficoltà fra i produttori è la mancanza di un periodo di transizione o di proroga.
Questo aspetto è particolarmente rilevante se si pensa ad eventuali scorte di magazzino che i produttori stessi si trovano a dover gestire, con evidenti danni economici in un periodo, quello attuale, già fortemente provato.
Con la pubblicazione al 31 dicembre 2020 del Decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183 “Decreto Milleproroghe 2021” questa situazione sembra poter cambiare, in quanto l’atto introduce importanti novità che vertono anche sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, dove è stata prevista una sospensione fino al 31 dicembre 2021 applicabile però solo a quegli imballaggi destinati al consumatore finale.
Questo consentirebbe se non altro un’importante fascia temporale tale da consentire ai produttori di adeguare l’imballaggio e soprattutto a smaltire eventuali scorte a magazzino.
Il Decreto Milleproroghe 2021 non deroga, però, sull’applicazione della Decisione 129/97/CE che impone l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale.
La sospensione dell’applicazione delDecreto legislativo 116/2020 introdotta dal Decreto Milleproroghe 2021 è, quindi, solamente parziale.
Cosa deve fare un produttore
Attualmente il contenuto delle informazioni da apporre sull’etichetta in termini di etichettatura ambientale prevede una distinzione legata alla destinazione d’uso del prodotto stesso, ovvero:
ove il materiale da imballaggio fosse destinato al consumatore finale, la normativa prevede l’obbligo di apporre le seguenti informazioni:
- una codifica alfanumerica identificativa del materiale conforme alla Decisione 129/97/CE;
- chiare indicazioni che permettano di effettuare al consumatore finale una corretta raccolta differenziata dell’imballaggio.
ove il materiale da imballaggio fosse destinato al canale B2B (quindi non al consumatore finale), la normativa prevede l’obbligo di apporre unicamente una codifica alfanumerica identificativa del materiale conforme alla Decisione 129/97/CE, lasciando un approccio volontario verso informazioni aggiuntive sulla raccolta e sullo smaltimento.
Le preoccupazioni per lo smaltimento delle scorte
Per molte aziende che operano nel contesto degli imballi alimentari l’introduzione delle nuove disposizioni del Decreto legislativo 116/2020 ha creato non poche difficoltà soprattutto in termini di gestione delle scorte di magazzino. Molti sono, infatti, i produttori che hanno ancora grandi quantità di vecchi imballaggi che inesorabilmente non potranno più essere adoperati.
Alcune delle maggiori associazioni di categoria, come ad esempio Conai, Confindustria hanno chiesto con urgenza introduzioni di misure di transizione all’applicazione del decreto 116/2020.
Inizialmente la proposta era stata per 18 mesi, periodo che avrebbe permesso ai produttori di adeguare le nuove stampe ai nuovi obblighi previsti dalla norma.
E provvedere allo smaltimento completo delle vecchie giacenze non più conformi.
I risultati delle associazioni di categoria
Purtroppo le richieste delle associazioni sono state solo in parte recepite, il Decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183 “Decreto Milleproroghe 2021” ha, infatti, sancito una deroga parziale ed un periodo transitorio di 12 mesi, sufficiente a smaltire la maggior parte delle scorte mediamente in giacenza presso i produttori.
Inoltre, se guardiamo alla norma, vediamo come la sospensione fino al 31 dicembre 2021 (articolo 6 comma 5 D.Lgs 183/2020) si applica solo al primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo 152/2006 “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (settore B2C).
Le aziende che operano in questo settore avranno quindi 12 mesi di tempo per adeguare i propri imballaggi (destinati al consumatore finale) alle nuove disposizioni di legge.
La sospensione fino al 31 dicembre 2021 (articolo 6 comma 5 D.Lgs 183/2020) non si applica invece al secondo periodo del medesimo articolo 219 comma 5 del decreto legislativo 152/2006 che cita “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Ricordiamo inoltre che l’obbligo di apposizione dei codici di identificazione del materiale resta una responsabilità dei produttori.