“Regolamento UE 2021/382. Cosa dobbiamo sapere e quale impatto sullo storico Regolamento CE 852/2004”
• NOTIZIARIO TORREFATTORI, luglio 2021, autore Marco Valerio Francone •
Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata la GU Serie Generale n.120 che ufficializza il decreto legge 41/2021 del 22 marzo 2021, Decreto recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19».
Cosa c’è di così importante?
Il decreto 116/2020 del 26 settembre 2020 aveva introdotto l’obbligo della dichiarazione ambientale per gli imballaggi, compresi quelli alimentari, creando non poche preoccupazioni al settore. L’obbligo era per altro immediato e quindi eventuali modifiche ai vari packaging si resero da subito necessarie, tutto questo in un clima e una condizione (economica) non certo delle più semplici.
Con il “Decreto mille proroghe 2021” ovvero il Decreto Legge 183 del 31 dicembre sono state concesse alcune proroghe all’applicazione del Decreto 116, tuttavia molti dubbi sono rimasti soprattutto per coloro che avevano da valutare eventuali giacenze a magazzino di packaging con le “vecchie” informazioni sullo smaltimento.
Il Decreto legge 41/2021 del 22 marzo 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2021 ha fornito una nuova posizione del legislatore in virtù delle Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, sospendendo fino al 1 gennaio 2022 l’applicazione del dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Cosa cambia in materia di etichettatura ambientale?
Il Decreto legge 41/2021 del 22 marzo 2021 cambia un punto fondamentale del Decreto Legge 183 del 31 dicembre 2020 ovvero, come si legge all’articolo 39, 1-ter, del Decreto legge 41/2021:
“All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.
Cosa può fare un operatore economico?
In primo luogo, l’obbligo di etichettatura ambientale (indicazioni sul corretto smaltimento) dei rifiuti da imballaggio, fermo restando il rispetto delle normative in materia ambientale, è sospesa su base obbligatoria fino al 31 dicembre 2021 quindi sarà possibile posticipare all’1 gennaio 2022 l’eventuale inclusione delle indicazioni sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio almeno su base obbligatoria (può essere indicato su base volontaria). In secondo luogo, ma non meno importante, il legislatore ha concesso inoltre un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte a magazzino, rendendo possibile la commercializzazione fino a esaurimento delle scorte di quei prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022.
Fino a quando posso utilizzare le etichette vecchie?
Questa domanda ci viene posta quasi quotidianamente.
Il Decreto legge 41/2021 del 22 marzo 2021 è chiaro su questo punto: la deroga viene concessa a quegli imballi che, privi dei requisiti, sono già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022.
Nel primo caso la situazione è di facile valutazione mentre il caso degli “etichettati” significa che il prodotto deve essere stato realizzato e pronto per la sua commercializzazione prima del 1° gennaio 2022. Su questo punto faranno fede i dati di processo di produzione.
ATTENZIONE: il materiale privo dei requisiti conformi, non potrà essere utilizzato per la realizzazione del prodotto destinato al commercio dopo il 1° gennaio 2022.